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Vi abbiamo informato della conversione in Legge con modificazioni (Legge 23 luglio 2021, n. 106) del decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), ma vediamo insieme cosa prevede la stessa per quanto riguarda la CIGO e la CIGS su cui il datore di lavoro non dovrà versare il contributo addizionale.

Le norme di legge che riguardano CIGO e CIGS e cioè gli ammortizzatori sociali sono: l’articolo 40, articolo 41-bis e articolo 50-bis.

Ricordiamo che le causali per ricorrere alla CIGO e alla CIGS sono le seguenti:

per la CIGO:

  • eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (cioè “…involontarietà e non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti”)
  • situazioni temporanee di mercato (cioè quando, al momento della presentazione della domanda di CIGO, è prevedibile che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa”);

per la CIGS:

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  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.
ARTICOLO 40 – COMMA 1 BIS – DIFFERIMENTO TERMINI DOMANDE

1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020  al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021.

Per i trattamenti di CIGS e CIGO il datore di lavoro non dovrà versare il contributo addizionale.

ARTICOLO 41 BIS – ULTERIORE TRATTAMENTO CIGS

1.Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto nel limite di spesa di  351  milioni di euro per l’anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del2015, per  un massimo di tredici settimane  fruibili  fino  al  31  dicembre  2021.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2.Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale (CIGS) ai sensi del comma 1 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

3.Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DI LAVORO – ARTICOLO 50 BIS

La legge di conversione prevede la proroga di ulteriori 6 mesi dei trattamenti di CIGS in particolare per il settore tessile, abbigliamento e pelli e simili (codici ATECO: 13, 14, 15) Anche per questi trattamenti non è previsto il pagamento del contributo addizionale.

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