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Il Senato, nella seduta del 22 luglio, ha approvato la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione con modificazioni del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il testo, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021, è entrato in vigore in data 25 luglio 2021.

Ecco alcune delle misure previste nel Sostegni bis.

CONTRIBUTI E SOSTEGNI

Vengono confermati i contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

CARTELLE ESATTORIALI

Sono modificati i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione come segue:

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Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 – 5 – luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021”.

PROROGA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La Legge di conversione del Sostegni bis stabilisce che: Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

MISURE PER IL SOSTEGNO AL SETTORE PIROTECNICO

Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Al fine di potenziare l’assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata.

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

La legge di conversione del Sostegni bis prevede che possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili.

ULTERIORE TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA

Al fine di promuovere l’offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. La copertura assicurativa ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.

Per tutte le altre novità consultare il testo di legge di conversione, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Senato)

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