Advertisement

L’INPS, con la Circolare n. 42 del 19.03.2022, ha fornito informazioni relative alle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e al sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Di seguito il testo completo della circolare n. 42/2022.

INDICE

  1. Premessa e quadro normativo
  2. Ambito di applicazione e durata
  3. Condizioni di accesso e beneficiari
  4. Misura dell’intervento
  5. Domanda, autorizzazione, modalità di pagamento e istruzioni operative
  6. Domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
  7. Risorse finanziarie
  8. Istruzioni contabili

 

Advertisement
  1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Nell’ambito delle misure a sostegno di imprese e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 22, comma 5-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni legate ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i Fondi bilaterali di solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige possono autorizzare le relative prestazioni, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno si provveda con fondi provinciali.

In attuazione della citata disposizione, la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, con la delibera n. 391 del 9 giugno 2020, ha stanziato fondi provinciali pari a 20.000.000 di euro per il finanziamento delle prestazioni di cui trattasi.

In data 10 giugno 2020 è stato, inoltre, sottoscritto l’Accordo quadro locale fra la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale, avente a oggetto i criteri di accesso al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito, anche Fondo di solidarietà) per una tutela integrativa. Detto Accordo quadro riconosce ai lavoratori, la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, una tutela integrativa rispetto a quella disposta con i trattamenti salariali previsti dalla normativa a livello nazionale (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga o assegno ordinario).

Con il successivo Accordo quadro locale del 10 novembre 2020, il suddetto periodo è stato prorogato, senza soluzione di continuità, per tutto l’arco temporale in cui risulti vigente l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente dichiarato stato di necessità.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo come finalità dell’intervento quella di assicurare un sostegno al reddito in connessione con l’emergenza sanitaria in atto ed escludendo, pertanto, l’intenzione del Fondo di solidarietà di ampliare le prestazioni a regime, ha ritenuto non necessaria la modifica del decreto interministeriale del 20 dicembre 2016, n. 98187, secondo le procedure di cui agli articoli 40 e 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il medesimo Dicastero ha, inoltre, precisato che tale intervento deve trovare concreta attuazione sulla base di quanto disciplinato da un’apposita circolare dell’Istituto, definita in considerazione degli Accordi quadro sottoscritti dalla Provincia autonoma e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale.

Successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano ha altresì fornito ulteriori dettagli sulla disciplina di riferimento, in merito all’individuazione dei beneficiari delle prestazioni, al periodo di riferimento delle stesse, alle modalità di erogazione, nonché alla possibilità di chiedere il pagamento diretto con anticipo del 40%.

Le prestazioni integrative di cui trattasi sono autorizzate dal Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige, costituito ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015 e disciplinato dal decreto interministeriale n. 98187/2016.

Con la deliberazione n. 621 del 3 marzo 2022 (Allegato n. 1), condivisa dalla Provincia autonoma di Bolzano, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà ha adottato la disciplina per l’accesso alle prestazioni integrative, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con la presente circolare, emanata d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito alla corretta gestione dell’iter concessorio relativo alla tutela integrativa in argomento.

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Come chiarito dalla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, la tutela integrativa è concessa limitatamente ai datori di lavoro che hanno unità produttive ubicate nella medesima Provincia e in relazione alle suddette unità produttive.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 5-quater, del decreto-legge n. 18/2020 e in considerazione di quanto stabilito dagli Accordi quadro in premessa citati, la prestazione integrativa autorizzata dal Fondo di solidarietà può essere concessa relativamente a periodi, definiti con maggior dettaglio nel prosieguo, per i quali sussiste un’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente dichiarato stato di necessità, e aventi una durata massima di 8 settimane per singola unità produttiva, decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza stessa. Per espressa previsione della disciplina provinciale, la durata richiedibile non può in ogni caso essere inferiore a una settimana.

Nello specifico, la tutela integrativa rispetto al trattamento di integrazione salariale può essere concessa in caso di esaurimento della tutela prevista dal legislatore nazionale relativamente alla cassa integrazione/assegno ordinario, riferito esclusivamente alle causali “COVID-19”, fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo stato di necessità.

Con la citata delibera n. 621/2022, il Comitato amministratore ha stabilito che le prestazioni integrative riguarderanno esclusivamente l’anno 2022 e potranno essere richieste per il periodo emergenziale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i lavoratori in forza al datore di lavoro alla data del 1° gennaio 2022.

La prestazione è pari al trattamento di cassa integrazione ordinaria, comprensiva di contribuzione correlata e di assegno al nucleo familiare (ANF).

Infatti, come indicato nell’Accordo quadro locale sottoscritto in data 10 giugno 2020, per i periodi di erogazione della tutela integrativa, il Fondo di solidarietà garantisce la copertura della competente gestione assicurativa obbligatoria dei lavoratori tramite contribuzione correlata, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

  1. CONDIZIONI DI ACCESSO E BENEFICIARI

Secondo quanto stabilito dall’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020 e nel rispetto del principio della sussidiarietà, possono richiedere la tutela integrativa tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell’artigianato, in caso di esaurimento della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti esclusivamente alla “emergenza COVID-19”.

La tutela integrativa si applica a quei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta a situazioni aziendali connesse all’emergenza da COVID-19, ovvero siano impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di misure di contenimento previste dalle autorità preposte, purché risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione secondo le decorrenze indicate in materia dal legislatore nazionale.

Come anticipato, sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 621/2022, i lavoratori beneficiari devono essere in forza all’azienda alla data del 1° gennaio 2022.

La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai seguenti beneficiari:

  • lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
  • soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto;
  • lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa. Laddove, al contrario, l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, non sta lavorando, il medesimo non ha diritto alla tutela integrativa non esistendo una retribuzione persa da integrare;
  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili. Si precisa, inoltre, che la tutela integrativa, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Dal trattamento de quo sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.

Ai fini della procedibilità della domanda, è sufficiente che i datori di lavoro interessati trasmettano istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; esclusivamente i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono altresì inviare l’elenco delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.

Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità (comprese ferie e permessi).

  1. MISURA DELL’INTERVENTO

La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

A seguito della delibera n. 621/2022, la prestazione viene calcolata in conformità alla nuova misura dell’integrazione salariale prevista dal comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, inserito dall’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 234/2021.

In particolare, per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51 (cfr. la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022).

  1. DOMANDA, AUTORIZZAZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISTRUZIONI OPERATIVE

I trattamenti di integrazione salariale per periodi aggiuntivi riconosciuti dal Fondo bilaterale di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sono concessi dall’INPS, a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.

Come già anticipato, non è condizione per l’accesso alla prestazione integrativa la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.

Secondo quanto disposto dall’Accordo quadro locale sottoscritto in data 10 giugno 2020, le istanze di cui trattasi non sono soggette alla verifica dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015.

Il trattamento di tutela integrativa può essere concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte della Direzione provinciale di Bolzano a favore dei soggetti aventi titolo, previa autorizzazione da parte del Fondo di solidarietà.

Per i datori di lavoro che richiedono anche l’anticipazione del 40%, l’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

L’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020, al Titolo I, punto 3, dispone altresì che la domanda di accesso alla prestazione integrativa dovrà essere presentata entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tale termine è posticipato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare, qualora risulti più favorevole per il datore di lavoro.

L’istanza, presentata in via telematica alla Direzione provinciale di Bolzano, dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore e con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Per i datori di lavoro con una soglia dimensionale superiore a 5 dipendenti, il datore di lavoro dovrà allegare la prova dell’invio alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020, anche in via telematica, della lista delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo richiesto.

Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale dell’Istituto www.inps.it ed è accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione, reperibile tramite la funzione “Cerca” presente nella pagina principale. Nella scheda della prestazione in alto a destra occorre cliccare il pulsante “Accedi al Servizio” ed effettuare l’autenticazione.

Si accede a Servizi per aziende e consulenti, selezionando nel menu interno al servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

Per accedere alla prestazione è necessario selezionare il Fondo Bolzano e selezionare la nuova prestazione.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.

All’atto della ricezione delle istanze di accesso alla prestazione, la Direzione provinciale di Bolzano provvederà alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:

  • la completezza della domanda;
  • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
  • la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dai citati Accordi quadro;
  • il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  • la compatibilità dei lavoratori;
  • l’ubicazione dell’unità produttiva nella Provincia di Bolzano;
  • limitatamente alle imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, la presenza dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inerente al fatto di non avere presentato domanda per lo stesso periodo al proprio Fondo;
  • per i datori di lavoro con una soglia dimensionale superiore a 5 addetti, la presenza dell’allegato attestante l’avvenuta comunicazione alle rappresentanze sindacali firmatarie dell’Accodo quadro locale del 10 giugno 2020 dell’elenco delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, nonché il relativo periodo richiesto.

Le domande d’intervento presentate dai datori di lavoro possono essere accolte esclusivamente entro il limite complessivo di 20.000.000 di euro, stanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano con delibera n. 391 del 9 giugno 2020, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati.

Si precisa che il Fondo di solidarietà non può erogare prestazioni in carenza della specifica disponibilità.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative sono esaminate dal Comitato, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità di cui alla delibera n. 391/2020.

Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, la Direzione provinciale di Bolzano rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate al datore di lavoro tramite il cassetto bidirezionale.

Successivamente alla recezione del provvedimento di autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Direzione provinciale di Bolzano la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alla medesima Direzione provinciale di erogare la prestazione.

Come stabilito nella delibera n. 621/2022, ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148/2015, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

Qualora le comunicazioni di cui sopra intervengano successivamente ai termini sopraindicati, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

L’Istituto provvederà al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività derivante dalle determinazioni del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Al superamento del limite di spesa, non potranno essere adottati ulteriori provvedimenti concessori.

  1. DOMANDA DI PAGAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI ANTICIPO DEL 40%

Unitamente alla richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non volere accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento integrativo;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di trattamento integrativo, specificate per ogni singolo lavoratore.

Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.

Una volta completato l’inserimento di tutti i dati sopra elencati, la richiesta d’anticipo del 40% può essere inviata. Solo all’esito di tale operazione potrà essere inviata anche la domanda di trattamento integrativo. Infatti, tutte le domande per le quali il datore di lavoro abbia impostato sul “SI” l’opzione relativa all’anticipazione, non vengono protocollate e non possono essere inviate fino a quando non viene presentata la richiesta di anticipo del 40%. Parimenti accade nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:

  • codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
  • IBAN formalmente corretto;
  • totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale a 235;
  • totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.

L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dal datore di lavoro accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente informazione: “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e, quindi, correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.

Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.

Si richiamano le indicazioni già fornite nella circolare n. 78 del 27 giugno 2020 e nel messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020.

  1. RISORSE FINANZIARIE

Alla copertura delle prestazioni in oggetto provvede il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nei limiti delle risorse provinciali complessivamente stanziate in misura pari a 20.000.000 di euro, come conferite dalla delibera della Provincia di Bolzano n. 391 del 9 giugno 2020.

  1. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni integrative previste dall’articolo 22, comma 5-quater, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, erogate direttamente ai beneficiari, si istituisce il seguente conto:

– BOR30121 Prestazioni integrative e connessi ANF, conseguenti alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- corrisposte direttamente.

I debiti nei confronti dei beneficiari per le prestazioni integrative andranno contabilizzati al nuovo conto BOR10121, secondo i consueti schemi utilizzati per il pagamento diretto dalla procedura automatizzata.

Le ritenute erariali da applicare alle prestazioni in argomento andranno imputate al conto esistente GPA27009.

Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio, “3242 – Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni integrative- articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 – BOR”.

Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in oggetto che, al termine dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si farà riferimento al conto di nuova istituzione BOR10133.

Eventuali recuperi delle prestazioni dovranno essere contabilizzati al conto di nuova istituzione BOR24121, abbinato nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, al codice bilancio per l’occasione istituito “1187– Recuperi e reintroiti di prestazioni integrative – articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 – BOR”.

Presumibili partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso, BOR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.

Anche in questo caso, il codice bilancio “1187” dovrà essere utilizzato per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

La norma prevede che la prestazione integrativa comprenda gli assegni al nucleo familiare e il versamento della contribuzione correlata da parte del Fondo alle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori.

L’onere relativo alla contribuzione correlata verrà rilevato al conto BOR32144, di nuova istituzione, a favore delle gestioni di iscrizione dei lavoratori, attribuendo l’entrata ai conti già esistenti della serie XXX22NNN.

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle anticipazioni delle prestazioni integrative, nella misura del 40%, si richiamano le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 3043 del 4 agosto 2020.

Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti (Allegato n. 2).

(Fonte: INPS)

Advertisement