L'estinzione della procedura esecutiva è prevista dall'art. 629 c.p.c. il quale prevede che "Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306". Inoltre, a norma dell'art. 172 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina la Cancellazione della trascrizione del pignoramento, è previsto che: "Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo".