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Non ci saranno più le tasse sulle donazioni tra genitori e figli, ma solo ad alcune precise condizioni. È questa la decisione che ha preso la sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata nella giornata del 20 marzo. Secondo i giudici la donazione la si deve sottoporre a tassazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Ci sono alcune limitazioni, ma in linea di massima la Cassazione ha riconosciuto che non c’è un obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali tra genitori e figli.

Addio alla tassazione dunque? Sì ma soltanto per ciò che riguarda le donazioni informali tra genitori e figli. La Suprema Corte si è espressa in merito alle tasse sulle donazioni informali tra genitori e figli. Nella sentenza numero 7442 si evince che la donazione indiretta non è sempre rilevante ai fini dell’imposta. In altre parole: non è obbligatorio registrare la donazione informale e di conseguenza pagarci le tasse. La sentenza della Cassazione supera così una circolare dell’agosto 2015 dell’Agenzia delle entrate.

Donazioni informali, le regole

I magistrati definiscono quel documento “impreciso” e “incompleto“. E per questo “non condivisibile” nella parte in cui si spiega il sistema di imposta sulle donazioni. Dalla circolare n. 30 dell’11 agosto 2015 si evince che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)“. Per “donazioni informali” si intendono le consegne a mano di liquidità o di un assegno circolare. Ma anche il trasferimento tramite bonifico bancario di denaro. Queste, insieme alla donazione indiretta (negozio giuridico che corrisponde alla donazione diretta) sono da considerarsi senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione.

La tassa sulle donazioni indirette, anche nel caso di genitori e figli, scatta solo in alcuni casi: solo se l’atto di liberalità (negozio col quale si effettua un’attribuzione patrimoniale gratuita) risulta sottoposto a registrazione o sono state registrate volontariamente. Altri limiti che non permettono di annullare le tasse sulle donazioni informali sono il valore (se superiore a un milione di euro) o se il contribuente lo dichiara nella procedura di accertamento dei tributi.

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Che succede se non si dichiara

Tuttavia non sono pochi i dubbi che rimangono. Per esempio cosa succede se non si dichiara una donazione informale. O, ancora, se è obbligatorio l’atto di registrazione. La Cassazione ha risposto anche a questi punti. Secondo i giudici, che si sono espressi sulla base dell’articolo 55, comma 1, Dlgs 346/1990 (il Tus, testo unico dell’imposta di successione e donazione), non c’è obbligo e di conseguenza niente tasse.

Questo perché i due principi sono: la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione (volontaria) e il potere dell’amministrazione di accertare le libertà indirette quando superiore a un milione di euro o se risulta in fase di dichiarazione. Se vengono meno questi ultimi passaggi, si può dare per scontato che non c’è un obbligo di registrazione. E di conseguenza di tassazione sulle donazioni tra genitori e figli. Ne consegue: niente tasse sulle donazioni informali.

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