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Malattie professionali tabellate

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Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro

Il Ministero del lavoro con il D.M. 9 aprile 2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) ha revisionato ed aggiornato il nuovo elenco delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, che danno diritto all’indennizzo qualora denunciate entro il termine massimo indennizzabile, variabile da una malattia all’altra.

Malattia professionale

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reumatismo

La malattia professionale è determinata da un insieme di fattori che agiscono sull’organismo del lavoratore in modo lento, graduale, progressivo e involontario pertanto essa si differenzia dall’infortunio che è determinato invece da un evento violento.

Quindi la malattia professionale la si potrebbe definire come quella infermità contratta dal lavoratore nell’esercizio ed a causa dell’attività lavorativa prestata.

Erogazione integrativa per grandi invalidi

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Licenziamento del lavoratore disabile per esito negativo dell’accertamento sanitario

Erogazione integrativa per grandi invalidi

L’Inail, alla fine di ogni anno, corrisponde una prestazione economica integrativa come segue:

  • agli invalidi con grado di inabilità compreso tra l’80% e il 100% valutata in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965;

Assegno di incollocabilità

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Coloro che hanno una età non superiore a 65 anni, titolari di rendita Inail e riconosciuti incollocabili dagli organismi competenti, possono richiedere il c.d. assegno di incollocabilità (che si rivaluta annualmente) nel caso in cui posseggano i requisiti seguenti:

Assegno per assistenza personale continuativa

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Permessi per assistenza ai disabili

Assegno per assistenza personale continuativa

Il lavoratore assicurato può chiedere all’Inail un assegno mensile, rivalutato annualmente, da utilizzare per l’assistenza personale continuativa necessaria ai fini dell’espletamento dei normali atti di vita quotidiana, nel caso in cui gli sia stato riconosciuto un grado di inabilità del 100% e una delle menomazioni elencate nella Tabella 3 allegata al D.P.R. n. 1124/1965.

Rendita ai superstiti

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Rendita ai superstiti

L’Inail, in caso di morte del lavoratore soggetto all’obbligo assicurativo per cause conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale, corrisponde una rendita mensile ai superstiti. Tale rendita decorre dal giorno successivo alla morte. L’Inail eroga inoltre un assegno, rivalutato annualmente, per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute.

Indennità per danno permanente

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Indennità per danno permanente

Il D.Lgs. n. 38/2000, con l’art. 13, ha introdotto, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la valutazione del c.d. “danno biologico permanente”, inteso quale “menomazione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi e quindi denunciati a far data dal 25 luglio 2000. Invece i lavoratori che abbiano subito un infortunio precedentemente a tale data continueranno a percepire il pagamento della rendita da inabilità permanente.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea

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Indennità  giornaliera per inabilità temporanea

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere le sue mansioni, è corrisposta al lavoratore medesimo una indennità giornaliera nelle seguenti misure (art. 68, D.P.R. n. 1124/1965):

Novità sui licenziamenti collettivi

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Novità sui licenziamenti collettivi

La L. n. 92/2012, all’’art. 1, commi 44, 45 e 46, ha apportato delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi regolata dalla L.n. 223/1991.

Nello specifico:

Rassegna massime Sez. Lav. Corte di Cassazione (febbraio – marzo 2012)

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Rimborsi chilometrici: la documentazione probatoria (Cass., Sez. Lav., n. 149/2012)

Il datore di lavoro che intende escludere dall’imponibile contributivo le erogazioni fatte ai dipendenti per i rimborsi chilometrici è sufficiente che documenti i rimborsi stessi con riferimento al mese, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto sulla base della tariffa Aci, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica recante l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.

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