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Erogazione integrativa per grandi invalidi

L’Inail, alla fine di ogni anno, corrisponde una prestazione economica integrativa come segue:

  • agli invalidi con grado di inabilità compreso tra l’80% e il 100% valutata in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965;

     agli invalidi con grado di menomazione dell’integrità psicofisica tra il 60% ed il 100% con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 25 luglio 2000 per gli eventi dal 1º gennaio 2007;

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  • ai titolari di assegno per assistenza personale continuativa.

    Questa integrazione viene corrisposta se gli invalidi non superano un tetto di reddito stabilito annualmente. Indipendentemente dal reddito, per i figli di età non superiore ai 12 anni, viene erogata una somma rivalutata annualmente.

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