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Novità sui licenziamenti collettivi

La L. n. 92/2012, all’’art. 1, commi 44, 45 e 46, ha apportato delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi regolata dalla L.n. 223/1991.

Nello specifico:

ART. 1, COMMA 44

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Nella disciplina previgente, l’art. 4, comma 9, della L.n. 223/1991 era il seguente: “Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2“.

La nuova formulazione invece prevede la sostituzione del termine “Contestualmente” con “Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi.

ART. 1, COMMA 45

Allo stato, anche seconto l’orientamento giurisprudenziale consolidato, i vizi della comunicazione di apertura della procedura di mobilità non possono essere sanati da successivi accordi sindacali, determinando l’inefficacia dei licenziamenti per riduzione di personale intimati a conclusione della suddetta procedura.

Le nuove disposizioni invece prevedono invece che gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di mobilità “possano essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della stessa procedura”.

ART. 1, COMMA 46

Con tale comma vengono apportate modifche al regime sanzionatorio del licenziamento collettivo, distinguendo tre diverse ipotesi:

1) per il licenziamento intimato senza forma scritta: si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni” e quindi reintegrazione nel posto di lavoro, più il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzione non percepite dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali;

2) per il licenziamento intimato in violazione delle procedure previste dalla legge: non si applica più la tutela che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro (come in precedenza), ma soltanto una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minino di 12 e un massimo 24 mensilità (determinata, con obbligo di specifica motivazione da parte del giudice, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti);

3) per il licenziamento per violazione dei criteri di scelta: è prevista, come in precedenza, la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il risarcimento del danno e il versamento dei contributi previdenziali; tuttavia il comma 46 ha previsto che il risarcimento del danno non può superare, in ogni caso, 12 mensilità di retribuzione.

In conclusione si evidenzia che la nuova disposizione dispone espressamente l’applicabilità anche ai licenziamenti collettivi del nuovo regime di impugnazione giudiziale del licenziamento previsto dall’art. 32 della L.n. 183/2010. Pertanto, anche nell’ipotesi di licenziamento collettivo, il lavoratore deve depositare il ricorso giudiziale entro il termine di decadenza di 180 giorni (e non più 270, come in precedenza) dall’impugnazione stragiudiziale (che deve sempre avvenire, anch’essa a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento).

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