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Rendita ai superstiti

L’Inail, in caso di morte del lavoratore soggetto all’obbligo assicurativo per cause conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale, corrisponde una rendita mensile ai superstiti. Tale rendita decorre dal giorno successivo alla morte. L’Inail eroga inoltre un assegno, rivalutato annualmente, per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute.

Speciale assegno continuativo mensile

Inoltre l’Inail corrisponde uno speciale assegno mensile ai superstiti del lavoratore titolare di rendita diretta, in caso che:

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  • il decesso del titolare di rendita sia dovuto a cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale;

  • la rendita sia pari ad un grado di inabilità permanente non inferiore al 65% per gli eventi fino al 31 dicembre 2006, ovvero pari ad un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48% per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007.

L’assegno sarà pari alla quota della rendita che percepiva il titolare e terrà conto dei redditi dei familiari superstiti.

Integrazione della rendita diretta

L’Inail eroga una integrazione della rendita, entro la misura massima dell’indennità per l’inabilità temporanea assoluta, entro i termini previsti per la revisione del danno (e cioè 10 anni in caso di infortunio e 15 anni in caso di malattia professionale), al lavoratore che deve sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa e dell’integrità psicofisica.

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