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Indennità per danno permanente

Il D.Lgs. n. 38/2000, con l’art. 13, ha introdotto, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la valutazione del c.d. “danno biologico permanente”, inteso quale “menomazione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi e quindi denunciati a far data dal 25 luglio 2000. Invece i lavoratori che abbiano subito un infortunio precedentemente a tale data continueranno a percepire il pagamento della rendita da inabilità permanente.

 Giova evidenziare che nella denuncia di infortunio dovrà essere indicata la modalità di pagamento prescelta e cioè:

  • pagamento diretto all’infortunato;

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  • pagamento all’infortunato presso il datore di lavoro tramite assegno circolare;

  • pagamento al datore di lavoro tramite assegno circolare;

  • pagamento alla datore di lavoro tramite bonifico su conto corrente bancario.

Una volta medicalmente accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10% per i casi di infortunio ed al 20% per i casi di malattia professionale, l’Inail verserà all’interessato una rendita mensile con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. Tale rendità verrà erogata per tutta la vita, a condizione però che il grado di inabilità non scenda al di sotto dell’11%.

Inoltre, a norma dell’art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile“. Inoltre “La domanda di revisione deve essere presentata all’Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro. L’Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima. Se l’istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l’infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell’art. 104. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall’istituto assicuratore. In caso di rifiuto l’istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa“.

Si evidenzia che i requisiti prescritti per avere diritto alla prestazione sono:

  • causa lavorativa dell’infortunio o della malattia;

  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcun riferimento alla retribuzione, in base alle tre Tabelle previste dall’art. 13, c. 2, punti a) e b) ed approvate con decreto ministeriale.

Le prestazioni consistono in:

  • nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);

  • indennizzo in capitale, se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;

  • indennizzo in rendita, se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%.

La nuova disciplina indennitaria del danno biologico di origine lavorativa ha carattere sperimentale, come stabilito all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 38/2000, ed è “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento”.

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