Testimonianza scritta
Le recenti riforme al codice di procedura civile, riguardo alla prova per testi, è stata introdotta anche la testimonianza scritta (v. Articolo specifico nella Sezione Formulari).
Alla stregua dell’art. 257-bis c.p.c. “Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
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