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 Espropriazione immobiliare

A far data dal 2 marzo u.s. l’espropriazione forzata immobiliare avrà come limite la soglia di € 20.000,00; inoltre l’agente della riscossione potrà procedere ala espropriazione soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. l’importo del credito per cui si procede sia superiore complessivamente ad € 20.000,00, indipendentemente dalla eventualità che la pretesa sia contestata in giudizio (o sia ancora contestabile), ovvero che l’immobile sia adito ad abitazione principale del debitore (art. 76, co. 1, DPR n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 16/2012, art. 3, co. 5, lett.c); precedentemente, dal 13.7.2011 al 02.03.2012, l’agente della riscossione poteva procedere ad espropriazione immobiliare solamente se il credito superava l’importo di € 8.000,00; la soglia poi era elevata ad € 20.000,00 se la pretesa era stata contestata in giudizio, ovvero era ancora contestabile e l’immobile era adito ad abitazione principale del debitore;

  2. il valore dell’immobile, come determinato a norma dell’art. 79 DPR n. 602/1973, diminuito delle eventuali passività ipotecarie aventi – come è noto – priorità sul credito per il quale si procede, non era inferiore all’importo di € 20.000,00.

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Una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ovvero per il nuovo accertamento esecutivo e, in base anche all’art. 29, lett. b), D.L. n. 78/2010, a seguito dell’affidamento dell’atto di accertamento all’agente della riscossione, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei soggetti coobbligati. Tutto ciò permette di costituire una garanzia reale sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

Pertanto l’agente della riscossione, a far data dal 2 marzo 2012, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, potrà iscrivere l’ipoteca soltanto ed esclusivamente se l’importo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente alla somma di € 20.000,00, indipendente dal fatto che la pretesa pecuniaria sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile, ovvero che l’immobile su cui si procede sia adibito ad abitazione principale del debitore. Inoltre, a norma dell’art. 76 del DPR n. 602/73 “se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell’art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere alla esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto, può procedere ad espropriazione“.

Appare chiaro quindi che l’agente della riscossione allo stato ha la facoltà e non l’obbligo di iscrivere l’ipoteca se procede al recupero di crediti non inferiori ad € 20.000,00, mentre ha l’obbligo della iscrizione ipotecaria quando l’importo del credito non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione; in tal caso prima di procedere alla esecuzione l’agente della riscossione è obbligato ad iscrivere preventivamente l’ipoteca sull’immobile. Invece per importi inferiori ad € 20.000, l’iscrizione dell’ipoteca è rimessa ad una valutazione di opportunità. In tale ipotesi il concreto interesse alla iscrizione dell’ipoteca, laddove si abbia la possibile di procedere direttamente al pignoramento dell’immobile, è costituito dalla precostituzione – nelle more dell’esecuzione – di un idoneo titolo di garanzia che prevale si crediti di eventuali terzi concorrenti nella ripartizione del ricavato dalla vendita del bene pignorato.

Si evidenzia al riguardo che l’art. 76 del DPR n. 602/1973 cit., stabilisce che “l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro.

Quindi anche l’iscrizione ipotecaria sugli immobili, in vista della espropriazione, è consentita soltanto quando si procede per credito il cui importo complessivo sia superiore ad € 20.000,00.

Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione, l’art. 77 del DPR n. 602/1973, come modificato dalla L.n. 106/2011 che ha aggiunto dopo il comma 2 il comma 2 bis, preve che l’agente della riscossione “è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1″.

Con l’obbligo di comunicazione si è voluto così ottemperare ai dettami della giurisprudenza laddove sosteneva che la tempestiva omissione della comunicazione della iscrizione ipotecaria fosse illegittima per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza gravanti sull’amministrazione. In particolare al contribuente deve sempre essere assicurata la effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, infatti in mancanza di comunicazione verrebbe leso il diritto di difesa dell’interessato, che potrebbe non sapere mai della iscrizione ipotecaria su un suo bene e conseguentemente – una volta decorso inutilmente il termine previsto – non potrebbe mai più impugnarlo.

La contestazione mediante impugnazione della iscrizione dell’ipoteca immobiliare appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Per quanto riguarda i vizi per procedere alla impugnazione, questi devono essere relativi ad esempio a: mancata comunicazione dell’avvenuta iscrizione; debito inferiore ad € 8.000,00; irregolarità della notifica; ecc.

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