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 Agenti e rappresentanti: disciplina fiscale del patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza tra agente e preponente è disciplinato dall’art. 1751 bis c.c., il quale testualmente prevede quanto segue: “Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complesssivo nello stesso periodo;

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2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;

4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente“.

Secondo tali previsioni quindi all’atto di scioglimento del rapporto di agenzia, il preponente sarà tenuto a versare all’agente (che ha sottoscritto tale impegno) una indennità il cui fine è rappresentanto dal fatto che, con la sua corresponsione, all’agente (parzialmente limitato nella sua attività) viene garantito un introito economico (indennizzo) per il fatto che non gli è consentito di sfruttare a proprio vantaggio (e altresì a vantaggio della nuova ditta preponente) la clientela acquisita in precedenza. Quindi, secondo le previsioni dell’art. 1751 bis c.c. l’agente con la sottoscrizione del patto di non concorrenza avrà diritto, alla cessazione del rapporto, ad una indennità di natura non provvigionale che deve essere determinata in base alla:

– durata del patto di non concorrenza, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto;

– natura del contratto di agenzia;

– indennità di fine rapporto.

In mancanza di accordo tra le parti (agente e preponente) tale indennità può anche essere determinata dal giudice in via equitativa sulla base dei seguenti parametri:

– media dei corrispettivi riscossi dall’agente in vigenza di contratto e alla loro incidenza sul

volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

– cause di cessazione del contratto di agenzia;

– ampiezza della zona assegnata all’agente;

– esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Come sopra si è detto tale indennità non ha natura provvigionale ma risarcitoria, poichè essa garantisce un indennizzo all’agente per la sua impossibilità di sfruttare a proprio vantaggio la clientela in precedenza acquisita offrendo gli stessi beni e servizi (ma di una impresa concorrente) nella medesima zona, con la consequenziale diminuzione del suo reddito. E quindi tale indennità dal punto di vista fiscale si potrebbe considerare di natura reddituale e quindi classificabile come ricavo (art. 85, comma 1, lett. a) del TUIR) e quindi in base alle previsioni dell’art. 17, co. 1, lett. d) del Tuir, dovrebbe essere soggetta a tassazione separata.

Inoltre, per quanto concerne l’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme spettanti all’agente, in relazione all’accettazione del patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, non rappresentano, in virtù della natura non provvigionale, il corrispettivo per una prestazione di servizi, bensì una forma di risarcimento e pertanto la sua corresponsione rimane “esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo“.

Infine se ne deve ulteriormente concludere che essendo assente la natura provvisionale, la predetta indennità non è soggetta a contribuzione Enasarco.

Fiscalmente, dal punto di vista della impresa mandante, l’indennità relativa al patto di non concorrenza dovuta all’agente alla cessazione del rapporto di agenzia, rappresenta un costo e come tale deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 109 Tuir).

Normativa di riferimento

Codice civile: art. 1751-bis

Tuir: art. 85, co. 1, lett. a); art. 17, co. 1, lett. d); art. 109

Prassi di riferimento

Agenzia delle Entrate: nota n. 2001/179539

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