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Gravidanza e dimissioni lavoratrice:

Il T.U. sulla tutela della maternità e della paternità, all’art. 55 prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (gravidanza e fino ad un anno di età del bambino), questa “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento” (comma 1). Tali disposizioni si applicano al padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità (comma 2) e anche in caso di adozione e affidamentro entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia (comma 3).

Nello specifico al comma 4 viene stabilito che “La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro“. Anche il Ministero del Lavoro, con la Circolare del 26.2.2009 ha ribadito che, al fine di verificare la spontaneità delle dimissioni presentate, è necessaria la convalida delle stesse presso la Direzione Provinciale del Lavoro a seguito di colloquio diretto dei lavoratori interessati con un funzionario all’uopo addetto.

Ovviamente senza il colloquio e la conseguente valutazione positiva del funzionario della D.P.L., le dimissioni non saranno convalidate e di conseguenza saranno considerate nulle e non idonee a far cessare il rapporto di lavoro

Per quanto concerne il periodo di preavviso, si evidenzia che la lavoratrice o il lavoratore in caso di dimissioni non sono tenuti a fornire al datore di lavoro il periodo di preavviso (comma 5).

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