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La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 13861 del 20.05.2021, ha precisato che il licenziamento della lavoratrice madre è consentito in caso di cessazione dell’attività aziendale ed ha quindi ribadito il seguente principio di diritto: in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al Dlgs. 151/2001, art. 54 comma 3 lett. b), dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.

Innanzi tutto, il citato articolo 54, comma 1, stabilisce il principio di carattere generale del divieto di licenziamento della lavoratrice madre “dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro … nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Mentre al comma 3, lettera b), stabilisce che il divieto di licenziamento non si applica nel caso: “… b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta”.

Il caso in esame riguardava il diritto di una lavoratrice madre ad ottenere l’indennità di maternità nel periodo di astensione facoltativa per puerperio, diritto che però non le era stato riconosciuto dall’INPS.

Infatti la Corte di Appello di Bari aveva ritenuto che essendo stata la lavoratrice licenziata per cessazione dell’attività della azienda, alla quale era addetta, in data 4.6.2012, non avesse diritto alla indennità, trattandosi di causa di recesso derogativa rispetto al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre stabilito dalla L. n. 151 del 2001 (articolo 54). La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.

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Con un unico motivo la lavoratrice deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, articolo 54, comma 3, lettera b), per avere, la Corte di Appello di Bari, erroneamente affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è escluso solo nel caso di cessazione totale dell’attività aziendale, non valutando l’operatività del divieto anche nel caso di cessazione dell’attività di un ramo d’azienda o reparto autonomo cui la lavoratrice è addetta.

Sulla base di tali premesse in fatto il giudice d’appello ha ritenuto non operativo il divieto di licenziamento sancito dalla L. n. 151 del 2001 (articolo 54), in quanto riferito, secondo le circostanze acquisite nel processo, ad una situazione di totale cessazione della attività dell’azienda alla quale la lavoratrice era addetta.

Rispetto a tale statuizione la ricorrente ha rilevato che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile il divieto di licenziamento alla ipotesi di cessazione di un ramo dell’attività aziendale o di un autonomo reparto cui la lavoratrice era addetta. A tal proposito ha richiamato precedente di questa Corte (Cass. n. 14515/2018) attestativo del divieto in tal senso esistente. Deve rilevarsi che la censura non coglie il decisum.

La ricorrente, a fronte della statuizione circa l’assenza di allegazioni in ordine alla ipotesi di cessazione solo parziale dell’attività aziendale (del singolo ramo o reparto cui era addetta), nulla ha controdedotto e specificamente allegato, limitandosi soltanto a richiamare principi di diritto circa l’automaticità della tutela rispetto allo status in cui versava al momento del recesso. La ricorrente non ha infatti allegato ed inserito nella censura la lettera di recesso, le circostanze di fatto circa la parziale chiusura aziendale e la indicazione di dove, come e quando tali circostanze fossero state poste concretamente all’interno degli atti processuali.

Il motivo di violazione di legge proposto non trova, pertanto, nessun appiglio nella statuizione in quanto la corte di merito non ha errato nell’applicare la norma relativa al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ed a trarne conseguenze quanto alle tutele (indennità di maternità), poiché la circostanza di parziale cessazione dell’attività è rimasta estranea alle allegazioni proposte.

Pertanto, in continuità con il principio secondo cui “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 3, lettera b), dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale” (Cass. 22720/2017), deve ritenersi che nel caso in esame unitamente alla oggettività dello status di lavoratrice madre della ricorrente, al fine della tutela invocata, dovevano essere allegate nel processo le circostanze di fatto necessarie alla applicazione del disposto normativo, quali la parzialità della chiusura aziendale e la ragione concreta del recesso datoriale. La censura risulta quindi priva della necessaria specificazione rispetto alla statuizione assunta nella decisione impugnata.

La Corte Suprema quindi, ha rigettato il ricorso.

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