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Diritti lavoratrice madre e lavoratore padre:

Secondo l’art. 56 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità, le lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Hanno altresì il diritto “salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino” . Inoltre le lavoratrici al rientro nel posto di lavoro, “hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti” (comma 1).

Tali disposizioni si applicano anche al “lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità” (comma 2).

Per quanto concerne poi le altre ipotesi di congedo, permesso o riposo legati sempre alla maternità e paternità, il comma 3 prevede che “la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti“.

Naturalmente tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione e affidamento e fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (comma 4).

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Giova sul punto evidenziare che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente l’adibizione della lavoratrice al rientro dalla maternità a mansioni inferiori e prive di contenuto rispetto a quelle in precedenza svolte costituisce un atto discriminatorio da parte del datore di lavoro e come tale deve essere sanzionato.

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