Divieto licenziamento lavoratrici madri:
Il T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede all’art. 54 che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino. Le lavoratrici sono però obbligate ad informare il datore di lavoro del loro stato di gravidanza, non appena questo venga accertato.
L’art. 54, comma 2, nello specifico stabilisce che tale divieto opera proprio “in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano“.
Il divieto di licenziamento subisce alcune eccezioni e pertanto è possibile licenziare la lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui sopra, in caso di:
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colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
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cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
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ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
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esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
L’art. 54 al comma 4 stabilisce inoltre che: “Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni“.
La conseguenza in caso di violazione del divieto di licenziamento è la nullità del provvedimento stesso (comma 5). La nullità si ha anche in caso di licenziamento intimato a causa della demanda o della fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice madre o del lavoratore padre (comma 6).
Il divieto di licenziamento si applica anche ai lavoratori padri in caso di fruizione del congedo di paternità e fino al compimento di un anno di età del bambino (comma 7).
Tali violazioni comportanno l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro (comma 8).
La stessa tutela si applica anche in caso di adozione e di affidamento “fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità” (comma 9).
Occorre evidenziare che il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, in caso di giudizio, sia il ripristino del rapporto di lavoro che il pagamento delle retribuzioni che sono maturate successivamente alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.