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Si potrà utilizzare ancora fino al 31 dicembre 2021 la modalità semplificata per l’utilizzo dello smart working e dunque non sarà necessaria:

  • la sottoscrizione di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore,
  • l’informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
  • il deposito della copia dell’accordo sottoscritto tra le parti presso il Ministero del lavoro.

Il ricorso allo smart working è stato introdotto, come noto, all’inizio dell’emergenza epidemiologica da covid-19 per limitare al massimo i contatti tra le persone e favore il c.d. distanziamento sociale ed è proprio per tali motivi che è stata adottata la procedura semplificata per la sua attivazione, di cui sopra si è detto.

Fino al 31 dicembre 2021, per attivare la procedura semplificata di smart working varranno  quindi le solite regole e cioè:

  • accedere al sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo:

 https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/Home/Welcome

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  • compilare e allegare il file Excel con l’elenco dei lavoratori coinvolti;
  • inviare la comunicazione tramite la procedura telematica al Ministero del Lavoro.

Ultimati tutti i passaggi della descritta procedura, il datore di lavoro dovrà stampare e consegnare al lavoratore l’informativa sulla sicurezza nel lavoro agile disponibile sul portale dell’INAIL.

Si rammenta che – secondo le direttive del Ministero del Lavoro – è obbligatorio utilizzare esclusivamente tale procedura e non la PEC poiché quest’ultima non è ritenuta idonea alla comunicazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Sempre fino al 31 dicembre 2021 permane l’obbligo per i datori di lavoro (pubblici e privati) di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da covid-19 “in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. A tal fine, grazie anche alla proroga dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020, è possibile l’utilizzo da parte delle aziende (che per legge non sono tenute ad avere un dottore competente) dei medici del lavoro INAIL.

È stata prorogata per altri quattro mesi e dunque fino al 31 ottobre 2021, la possibilità per i lavoratori pubblici e privati (ivi compresi i disabili gravi), dietro presentazione di certificazione medica atta a confermare lo stato di rischio per la salute derivate da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o terapia salvavita, di continuare a svolgere l’attività in smart working, con possibilità di essere adibiti anche a mansioni differenti, purché rientranti nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure svolgendo attività di formazione professionale (art. 26, comma 2-bis- D.L. n. 18/2020).

Pure prorogato è il divieto di licenziamento del lavoratore che a seguito di accertamenti svolti sia stato dichiarato inidoneo alle mansioni di appartenenza.

Non è stata prorogata, invece, la possibilità di assentarsi dal lavoro – qualora non sia possibile lo smart working – con equiparazione di tale periodo di assenza al ricovero ospedaliero (questa tutela è decaduta pertanto lo scorso 30 giugno).

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