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Certificazione di ottemperanza ai sensi dell’art. 17, L.n. 69/1999, modello lettera

Ricorso per differenze retributive colf – badanti

FINALITA’: tale comunicazione viene utilizzata da quei datori di lavoro, tenuti all’assunzione di personale appartenente a categorie protette, che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici e/o stipulare appalti con le Pubbliche Amministrazioni.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Provincia di [inserire località]

Ufficio Collocamento obbligatorio

Oggetto: Richiesta della certificazione di ottemperanza ai sensi dell’art. 17, L. 68/99

Compensazione territoriale, facsimile richiesta autorizzazione assunzione

Ricorso per differenze retributive colf – badanti

FINALITA’:  tale comunicazione viene utilizzata da quei datori di lavoro che vogliono ottenere l’autorizzazione a collocare, secondo le proprie esigenze aziendali, i lavoratori disabili tra le varie unità produttive esistenti.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Provincia di [inserire località]

Ufficio Collocamento obbligatorio

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’assunzione di personale appartenente a categorie protette ex art. 5, comma 8 L.n. 68/99

La scrivente Società [inserire nome azienda e codice fiscale], con sede in [inserire sede, indirizzo, telefono, fax], in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra [inserire nome del legale rappresentante] operante nel settore [inserire oggetto attività],

Disoccupazione ordinaria e Indennità di disoccupazione ridotta

Le retribuzioni convenzionali 2012

Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione ordinaria è necessario che il lavoratore disoccupato sia in possesso dei seguenti requisiti e cioè:

  • essere in possesso di due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione;

  • almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione

  • aver dichiarato al competente Centro per l’impiego la propria immediata disponibilità sia allo svolgimento di attività lavorativa, si a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione (che di norma sono proprio i Centri per l’impiego propongono ai lavoratori disoccupati).

Disoccupazione, quando spetta e quando non spetta l’indennità

Naspi in caso di risoluzione del rapporto e previsioni del Decreto Agosto

Occorre innanzi tutto premettere che la disoccupazione si verifica quanto un lavoratore perde involontariamente l’occupazione (si parla naturalmente di rapporto di lavoro subordinato). In tali casi se il lavoratore è in possesso di determinati requisiti può presentare domanda presso l’Inps per ottenere l’indennità di disoccupazione ossia una prestazione in denaro, calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’ultimo biennio, che va a sostituire temporanemente la retribuzione non più percepita a causa della perdita del posto di lavoro.

Accertamento sanitario compatibilità mansioni svolte dal disabile con le mansioni, la richiesta

La Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 230 del 19 maggio 2022, ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.

FINALITA’: tale comunicazione può essere utilizzata da quei lavoratori disabili al fine di far verificare alla Commissione addetta la compatibilità delle mansioni svolte con le condizioni salute.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Commissione Sanitaria di [inserire località]

Oggetto: richiesta ex art. 10 L. 68/99

Io sottoscritto/a/ [inserire dati del lavoratore, luogo e data di nascita, Comune di residenza e indirizzo], sono dipendente della [indicare estremi della società datrice di lavoro], in virtù della L.n. 68/99 a seguito di provvedimento dell’Ufficio di [inserire ufficio competente e località nonché estremi del provvedimento];

premesso che

  • presso la suddetta ditta [inserire nome della società] svolgo le seguenti mansioni [inserire mansioni];

  • reputo che tali mansioni siano divenute allo stato incompatibili con le mie condizioni di salute;

  • tale incompatibilità è sopravvenuta a seguito delle modificazioni intervenute nell’organizzazione aziendale che di seguito indico [inserire tali modifiche] [oppure: a seguito dell’aggravamento delle mie condizioni di salute]

  • tale convinzione è basata sulle seguenti circostanze: [integrare con le circostanze].

Tutto ciò premesso

ricorro

all’Ill.ma Commissione in epigrafe indicata affinchè compia tutti gli accertamenti sanitari necessari secondo l’art. 10, comma 3 della L.n. 68/99 cit.

In allegato alla presente accludo i documenti di seguito indicati:

  1. [inserire elenco documenti allegati]

[Firma del lavoratore]

NOTE:

  1. REQUISITI: il disabile può richiedere tale verifica quando il suo stato di salute si sia aggravato rispetto al principio del rapporto di lavoro, nonché quando siano intervenute modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro all’interno della società datrice di lavoro che in qualche modo incidano negativamente sul suo stato di salute.

  2. EFFETTI: se il peggioramento dello stato di salute del disabile di fatto impedisce l’effettuazione delle prestazioni lavorative, il lavoratore ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro.

  3. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 10

  4. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 1626/89

Sospensione rapporto con lavoratore disabile per aggravamento salute

Sospensione rapporto con lavoratore disabile per aggravamento salute

FINALITA’:  tale comunicazione viene utilizzata da quei datori di lavoro che, a seguito dell’accertamento sanitario constatante il peggioramento delle condizioni di salute del disabile, sono tenuti a procedere alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal lavoratore in questione.

 

[inserire luogo e data]

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[inserire nome dipendente]

Oggetto: provvedimento di sospensione

Come a Lei ben noto in data [inserire data della richiesta] è stato richiesto alla Commissione sanitaria di [inserire dati Commissione], incaricata ex art. 10 della L.n. 68/99, di verificare il Suo stato di salute al fine di constare la compatibilità dello stesso con le mansioni a Lei affidate.

La suddetta Commissione con provvedimento del [inserire data e n. del provvedimento] ha in effetti riscontrato l’aggravamento delle Sue condizioni di salute che di fatto rende incompatibile lo stesso con la prosecuzione dell’attività lavorativa [oppure: anche in relazione alle modifiche relative all’organizzazione aziendali che per scelte imprenditoriali non possono essere assolutamente variate].

Alla stregua di tale provvedimento, e come è Suo diritto, si dispone dunque, con effetto immediato, la Sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al momento in cui sussisterà tale incompatibilità.

Sarà nostra cura richiedere alla Commissione suddetta l’accertamento della definitiva impossibilità di ricollocarLa all’interno della nostra società.

[Firma del datore di lavoro]

  1. TEMPISTICA: tale provvedimento avendo come fine quello di tutelare la salute del lavoratore disabile, va adottato nel momento stesso in cui il datore di lavoro è a conoscenza dello stato di aggravamento delle condizioni di salute del suo dipendente.

  2. SANZIONI: se il datore di lavoro sospende dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore disabile, prima dell’esito della relazione della Commissione sanitaria, tale sospensione viene considerata illegittima e pertanto sarà tenuto a risarcire il danno al lavoratore commisurato alla misura delle retribuzioni spettanti durante tutto il periodo di sospensione.

  3. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 10

  4. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 4129/02; ecc.

Patto di prova nel rapporto di lavoro con persona disabile

Assegnazione del dipendente a mansioni compatibili con le sue minorazioni

FINALITA’: tale comunicazione viene utilizzata da quei datori di lavoro che, a seguito dell’accertamento sanitario constatante il peggioramento delle condizioni di salute del disabile, sono tenuti a procedere alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal lavoratore in questione.

[inserire luogo e data]

Egr. Sig. / Sig.ra

[inserire nome del lavoratore]

Oggetto: patto di prova

Facendo seguito alla nostra lettera di assunzione del [inserire data], secondo la normativa sul collocamento obbligatorio e con inizio della Sua collaborazione dal giorno [inserire data inizio prestazioni lavorative], La informiamo che si pattuisce con la presente l’effettuazione di un periodo di prova della durata di [inserire durata del periodo di prova] nelle mansioni di [inserire mansioni], all’esito del quale il rapporto di lavoro si considererà automaticamente confermato a tempo indeterminato.

Tale periodo di prova, in caso di positivo superamento dello stesso, sarà integralmente computato a tutti gli effetti nella Sua anzianità di servizio.

Durante il suddetto periodo di prova il rapporto di lavoro si potrà risolvere da ambo le parti in qualsiasi momento, senza preavviso e con la corresponsione della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie in relazione al lavoro da Lei prestato.

[Firma del datore di lavoro]

[Firma del lavoratore]

NOTE

  1. TEMPISTICA: il patto di prova deve essere sottoscritto antecedentemente l’inizio delle prestazioni lavorative.

  2. FORMALITA’: L’atto va redatto in forma scritta a pena di nullità e può anche essere contenuto nella lettera di assunzione.

  3. NORMATIVA: codice civile: art. 2096; legge n. 68/99

  4. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 5541/03; ecc.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto (o per malattia)

Licenziamenti dirigenti, non si applica il blocco previsto dal Cura Italia

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto (o per malattia) è disciplinato, come detto in un precedente articolo, dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 2110 c.c. e dall’art. 2118 c.c.

Fermo restando che non si può procedere al licenziamento del lavoratore assente per malattia o infortunio, il 2° comma dell’art. 2110 c.c consente tuttavia al datore di lavoro il diritto di “ recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità“.

Comporto secco – Comporto per sommatoria, le differenze

Comporto secco – Comporto per sommatoria, le differenze

Il comporto, introdotto nell’articolo sull’Aspettativa per malattia o infortunio del lavoratore, viene definito, come si è detto, il periodo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza del lavoratore colpito da infermità o malattia. Si tratta infatti del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore malato o infortunato. E ancora più nello specifico, si tratta di quell’arco temporale in cui il lavoratore, assente per infortunio o malattia, continua a percepire la retribuzione (o una indennità), nonostante non si rechi al lavoro e durante il quale ha diritto alla conservazione del posto.

Il periodo di comporto a sua volta viene distinto dalla contrattazione collettiva in comporto per sommatoria e comporto secco.

Con il comporto per sommatoria (o “frazionato”) è consentito al lavoratore di sommare tra loro i periodi di assenza dovuti a più episodi morbosi, purchè questi si verifichino entro un determinato arco di tempo (anch’esso stabilito nel ccnl), al fine di verificare se complessivamente i giorni di malattia superino o meno la durata massima dell’assenza entro la quale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto.

Mentre invece con il comporto secco (o “classico”) viene stabilito dalle clausole collettive direttamente il periodo massimo entro il quale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, senza la possibilità di procedere al cumulo di assenze dovute a più episodi di malattia e senza l’indicazione di parametri temporali entro cui calcolare il periodo di comporto.

Aspettativa per malattia e/o infortunio, cosa sono e quali diritti spettano

Visita medica di controllo, comunicazione variazione indirizzo reperibilità

L’art. 2110 c.c. “Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio”, prevede che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali , dagli usi o secondo equità.

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