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Il comporto, introdotto nell’articolo sull’Aspettativa per malattia o infortunio del lavoratore, viene definito, come si è detto, il periodo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza del lavoratore colpito da infermità o malattia. Si tratta infatti del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore malato o infortunato. E ancora più nello specifico, si tratta di quell’arco temporale in cui il lavoratore, assente per infortunio o malattia, continua a percepire la retribuzione (o una indennità), nonostante non si rechi al lavoro e durante il quale ha diritto alla conservazione del posto.

Il periodo di comporto a sua volta viene distinto dalla contrattazione collettiva in comporto per sommatoria e comporto secco.

Con il comporto per sommatoria (o “frazionato”) è consentito al lavoratore di sommare tra loro i periodi di assenza dovuti a più episodi morbosi, purchè questi si verifichino entro un determinato arco di tempo (anch’esso stabilito nel ccnl), al fine di verificare se complessivamente i giorni di malattia superino o meno la durata massima dell’assenza entro la quale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto.

Mentre invece con il comporto secco (o “classico”) viene stabilito dalle clausole collettive direttamente il periodo massimo entro il quale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, senza la possibilità di procedere al cumulo di assenze dovute a più episodi di malattia e senza l’indicazione di parametri temporali entro cui calcolare il periodo di comporto.

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