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Occorre innanzi tutto premettere che la disoccupazione si verifica quanto un lavoratore perde involontariamente l’occupazione (si parla naturalmente di rapporto di lavoro subordinato). In tali casi se il lavoratore è in possesso di determinati requisiti può presentare domanda presso l’Inps per ottenere l’indennità di disoccupazione ossia una prestazione in denaro, calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’ultimo biennio, che va a sostituire temporanemente la retribuzione non più percepita a causa della perdita del posto di lavoro.

L’indennità di disoccupazione spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato;

  • lavoratori con contratto di inserimento;

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  • lavoratori extracomunitari (con per permesso di soggiorno per lavori “non stagionali”

L’indennità di disoccupazione invece non spetta:

  • ai lavoratori autonomi;

  • ai lavoratori extracomunitari (con permesso di soggiorno per lavori “stagionali”);

  • ai lavoratori titolari di pensione diretta;

  • ai lavoratori che si dimettono volontariamente con l’eccezione di coloro che si sono dimessi per giusta causa (ossia per mancato pagamento delle retribuzioni, per molesti sessuali, per modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, per mobbing, per illegittimo trasferimento, per comportamento ingiurioso del datore di lavoro) e delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (ossia durante la gravidanza e fino ad un anno di età del bambino).

E’ bene precisare ancora che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 297/2002 per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita’ lavorativa; disoccupati di lunga durata sono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu’ di dodici mesi o da piu’ di sei mesi se giovani; inoccupati di lunga durata, sono coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attivita’ lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da piu’ di dodici mesi o da piu’ di sei mesi se giovani; infine donne in reinserimento lavorativo, sono quelle che, gia’ precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita’.

E’ importante evidenziare che per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che il lavoratore disoccupato abbia fornito ai Centri per l’impiego la propria dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Esistono due tipi di indennità di disoccupazione: ordinaria e ridotta.

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