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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto (o per malattia) è disciplinato, come detto in un precedente articolo, dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 2110 c.c. e dall’art. 2118 c.c.

Fermo restando che non si può procedere al licenziamento del lavoratore assente per malattia o infortunio, il 2° comma dell’art. 2110 c.c consente tuttavia al datore di lavoro il diritto di “ recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità“.

Il datore di lavoro pertanto potrà procedere al licenziamento del lavoratore non appena le assenze per malattia superino il periodo, stabilito dalla contrattazione collettiva, in cui egli ha diritto alla conservazione del posto. In tal caso, il datore di lavoro, una volta resosi conto che il lavoratore assente per malattia ha superato il periodo in cui ha diritto alla conservazione del posto, potrà procedere al suo licenziamento, senza neppure dover indicare specificamente i giorni di assenza del dipendente (a meno che questi non ne faccia espressa richiesta). E’ tuttavia da tener presente che il recesso datoriale non è giustificabile (e di conseguenza il licenziamento è illegittimo) laddove le assenze per malattia od infermità del lavoratore siano imputabili alla responsabilità dello stesso datore di lavoro, anche se l’onere di provare il nesso causale tra malattia e non salubrità delle mansioni svolte o dei luoghi di lavoro è a carico del lavoratore.

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