Novità sui licenziamenti collettivi
La L. n. 92/2012, all’’art. 1, commi 44, 45 e 46, ha apportato delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi regolata dalla L.n. 223/1991.
Nello specifico:
Novità sui licenziamenti collettivi
La L. n. 92/2012, all’’art. 1, commi 44, 45 e 46, ha apportato delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi regolata dalla L.n. 223/1991.
Nello specifico:
Rimborsi chilometrici: la documentazione probatoria (Cass., Sez. Lav., n. 149/2012)
“Il datore di lavoro che intende escludere dall’imponibile contributivo le erogazioni fatte ai dipendenti per i rimborsi chilometrici è sufficiente che documenti i rimborsi stessi con riferimento al mese, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto sulla base della tariffa Aci, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica recante l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Rassegna massime Sez. Lav. Corte di Cassazione 2010
Pensione di reversibilità (Cass. Sez. Lav. n. 207793/2010)
Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti – Pensione di reversibilità – Diritto all’integrazione al trattamento minimo – Finalità – Presupposti – Rapporti con l’adeguamento pensionistico – Autonomia – Sussistenza – Conseguenze.
Ammontare dell’indennità giornaliera di malattia
L’ammontare dell’indennita giornaliera di malattia varia in base alla qualifica del lavoratore, al settore di appartenenza e altresì nel caso in cui il lavoratore sia sospeso, disoccupato o ricoverato presso le competenti strutture.
La misura dell’indennità viene calcolata applicando una determinata percentuale alla retribuzione media giornaliera; il risultato che ne discende deve essere poi moltiplicato per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia.
Infortunio
Tutti i lavoratori dipendenti devono essere assicurati dal proprio datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, presso l’Inail. Tale obbligo dall’anno 2000 ha coinvolto anche i collaboratori coordinati e continuativi, i dirigenti e gli sportivi professionisti.
A norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 1124/1965 il lavoratore “è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia“.
Periodo di comporto
Il lavoratore, durante l’assenza per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tuttavia il datore di lavoro, in base alle disposizioni del comma 2 dell’art. 2110 c.c., può recedere dal contratto una volta decorso il c.d. periodo di comporto. Ove per periodo di comporto si intende il periodo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza del lavoratore colpito da malattia, ossia il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro che spetta al lavoratore malato e cioè quell’arco temporale entro il quale il lavoratore malato continua a percepire la retribuzione o una indennità, nonostante la mancata effettuazione della prestazione lavorativa e durante il quale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
Trattamento economico di malattia
I lavoratori assenti per malattia o infortunio hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Infatti l’art. 38 della Costituzione prevede, al primo e secondo comma, che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria“.
Indennità di malattia a carico dell’Inps
Hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps i lavoratori occupati nei seguenti settori:
industria e artigianato:
operai e categorie assimilate, inclusi i lavoratori a domicilio ed esclusi gli impiegati, quadri e dirigenti, per i quali l’indennità è a carico del datore di lavoro;