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 Ammontare dell’indennità giornaliera di malattia

L’ammontare dell’indennita giornaliera di malattia varia in base alla qualifica del lavoratore, al settore di appartenenza e altresì nel caso in cui il lavoratore sia sospeso, disoccupato o ricoverato presso le competenti strutture.

La misura dell’indennità viene calcolata applicando una determinata percentuale alla retribuzione media giornaliera; il risultato che ne discende deve essere poi moltiplicato per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia.

In particolare per i lavoratori con contratto a tempo determinato e per i lavoratori stagionali, il periodo massimo indennizzabile risulta pari a quello dell’attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso; il limite massimo indennizzabile in tali casi è di 180 giorni così come stabilito dalla legge (cioè dall’art. 5, D.L. n. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, in L.n. 638/1983).

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Da ciò discende che il datore di lavoro non potrà versare una indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettivamente prestate dal lavoratore a tempo determinato alle sue dipendenze. Sarà infatti competenza dell’Inps versare al lavoratore l’indennità di malattia relativa al maggior numero di giornate indennizzabili in base alle previsioni dell’art. 5, comma 5 del D.L. n. 463/1983.

Per gli operai ed i lavoratori addetti al commercio con qualifica di impiegati e quadri, l’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps spetta in misura pari al:

  • 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia;

  • 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21º giorno di malattia, qualora questa si prolunghi continuativamente o per ricaduta oltre il 20º giorno, fino ad un massimo di 180 gg. nell’anno.

    Invece per i dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane, tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo, l’indennità giornaliera spetta in misura pari all’80% della retribuzione globale giornaliera, sia per i primi 20 giorni di malattia che per i successivi, sempre entro il limite dei 180 gg. durante l’anno solare.

    Infine per i lavoratori in stato di disoccupazione o di sospensione, qualora la malattia sia insorta entro 60 giorni dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera di malattia è pari ai 2/3 delle normali misure indicate per tali categorie di lavoratori, con il seguente criterio:

    – 33,33% per i primi 20 giorni;

    – 44,44% dal 21º giorno in poi;

    – 53,33% per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria.

    Giova evidenziare che la sospensione dovuta a Cassa Integrazione Guadagni viene equiparata alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, pertanto, entro i limiti temporali come sopra indicati, saranno indennizzabili i relativi periodi di malattia, e cioè:

    – quelli iniziati durante il trattamento di integrazione salariale saranno indennizzati in misura intera;

    – quelli iniziati entro 60 giorni dalla cessazione del trattamento integrativo, saranno indennizzati in misura ridotta.

    La retribuzione media giornaliera, su cui applicare le percentuali sopra indicate si calcola con le seguenti modalità:

    per gli impiegati del terziario: retribuzione lorda del mese precedente a quello di inizio della malattia più il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (cioè tredicesima, quattordicesima, altre mensilità aggiuntive, premi, ecc.) diviso per 30. Qualora il mese precedente non fosse interamente retribuito, il divisore è costituito dal numero delle giornate di lavoro prestate (incluse domeniche e festività) per la retribuzione corrente e dal valore 30 per il rateo delle mensilità aggiuntive;

    per gli operai: retribuzione lorda del mese (periodo di paga mensile) o delle 4 settimane (periodo di paga settimanale) immediatamente precedente l’inizio della malattia diviso il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite (in caso di settimana corta, le seste giornate si calcolano moltiplicando le giornate retribuite per il coefficiente 0,20) più il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima, premi ecc.) diviso per 25 (per gli operai edili e i lavoratori ortofrutticoli e agrumari, invece che il rateo delle mensilità aggiuntive, deve essere presa in considerazione la maggiorazione retributiva prevista dal Ccnl);

    per gli operai retribuiti in misura fissa mensile: retribuzione lorda del mese diviso 26 più il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima, premi, ecc.) diviso 25. In caso di mese non interamente lavorato si applica quanto detto per gli operai retribuiti ad ore;

    per i lavoratori dello spettacolo: la retribuzione media delle ultime 100 prestazioni giornaliere comprendendo il rateo della tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive (massimale di retribuzione giornaliera € 67,14);

    per i lavoratori a domicilio: retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia, compresa la maggiorazione per gratifica natalizia, ferie e festività, (ossia le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel detto mese, diviso per il numero dei giorni di lavorazione intercorrenti tra la data di consegna e quella di riconsegna del lavoro, escluse le domeniche) compresi nello stesso mese.

    per i lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi e convenzionali: retribuzione convenzionale media giornaliera del mese precedente stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore, rapportata, ove inferiore, al minimale contributivo vigente per la categoria

    per i lavoratori soci delle cooperative (di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602) le indennità di malattia, maternità e tbc devono essere liquidate nelle percentuali previste per legge. Il calcolo si effettua in basi ai salari medi e convenzionali sulla quale sono calcolati i contributi.

    per i lavoratori che variano ciclicamente l’orario di lavoro (cioè prestazioni lavorative nell’anno caratterizzate da alternanza di periodi di lavoro a tempo pieno con altri a part-time orizzontale): per il calcolo dell’indennità di malattia la retribuzione media giornaliera deve essere rapportata alle ore di lavoro medio giornaliero svolte nel mese precedente l’evento o a quelle (ugualmente medie giornaliere) che l’interessato avrebbe effettuato se non fosse intervenuta la malattia (o la maternità).

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