Advertisement

 Trattamento economico di malattia

I lavoratori assenti per malattia o infortunio hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Infatti l’art. 38 della Costituzione prevede, al primo e secondo comma, che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria“.

Inoltre l’art. 2110 c.c. dispone cheIn caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità“.

Sono a carico dell’Inps le indennità di malattia temporanee per i lavoratori aventi qualifica di operaio o salariato e impiegato del settore terziario.

Advertisement

La contrattazione collettiva determina poi la misura del trattamento di malattia a carico del datore di lavoro, prevedendo un obbligo retributivo a totale carico del datore di lavoro, laddove non vi sia copertura previdenziale (cioè per coloro che sono esclusi dall’assicurazione come gli impiegati e i quadri dell’industria, i dirigenti, i lavoratori del credito e delle assicurazioni o per i primi 3 gg. di carenza assicurativa), o integrativo dell’indennità corrisposta dall’Inps, nei confronti degli assicurati fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

Advertisement