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Proroga della Cig in deroga e Dis-Coll

Proroga della Cig in deroga e Dis-Coll

Proroga della Cig in deroga e Dis-Coll:

La legge di stabilità 2016 ha disposto altresì la proroga della Cig in deroga e dell’indennità Dis-Coll, la cui durata era limitata al 2015, anche per tutto il 2016 a beneficio di quelle imprese che non posso avere accesso ai fondi di solidarietà di cui al d.lgs. n. 148 del 2015 di attuazione del Jobs Act.

Agevolazioni Irap sul costo dei lavoratori stagionali

Agevolazioni Irap sul costo dei lavoratori stagionali:

La legge di stabilità ha altresì previsto delle agevolazioni Irap sul costo dei lavoratori stagionali in presenza di taluni requisiti, e consistenti in una deducibilità parziale dell’imposta “nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del Dlgs 446/97. Si ritiene che per la determinazione del costo del lavoro si applichino i principi contabili Oic o Ias/Ifrs”.

Esonero Irpef sui benefit ai dipendenti

Violazione obbligo denuncia infortunio sul lavoro, chiarimenti INAIL

Esonero Irpef sui benefit ai dipendenti:

La legge di stabilità 2016 prevede un esonero Irpef sui benefit ai dipendenti, contenuto nei commi da 182 a 191 della legge stessa.

In pratica l’esonero Irpef riguarda l’utilizzazione di opere e servizi in favore di tutti o alcune categorie di dipendenti (e anche ai loro familiari), come ad esempio istruzione, assistenza sociale e sanitaria, educazione, ecc.

Ce ne parla un articolo pubblicato oggi (5.1.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Marco Strafile; Titolo: “Esonero da Irpef per i benefit stabiliti in contratti o accordi aziendali”).

Ecco l’articolo.

La legge di stabilità 2016 introduce importanti agevolazioni per i benefit ai dipendenti. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 1, commi da 182 a 191. Nel dettaglio, il comma 190 modifica l’articolo 51, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), sostituendo le lettere f) e f-bis), introducendo la nuova lettera f-ter) e aggiungendo il comma 3-bis.

La nuova lettera f), in continuità con la previgente formulazione, prevede l’esenzione da Irpef dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100 del Tuir; la novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro ma anche in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Le modifiche apportate alla lettera f-bis) stabiliscono l’esclusione da imposizione delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dalle aziende alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei loro familiari dei servizi di educazione e istruzione anche (e qui cominciano le novità) «in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Agevolate le scuole d’infanzia

La nuova formulazione scioglie i dubbi riguardanti la possibilità di agevolare: i servizi di educazione e istruzione erogati a bambini in età prescolare (come le prestazioni delle scuole dell’infanzia). Un’incertezza alimentata anche dall’ordinanza 344/08 con cui la Corte costituzionale si era espressa in senso negativo sulla possibilità di esentare da contribuzione le somme erogate dalle aziende per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell’infanzia; i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione; la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali (prima si faceva riferimento alle colonie climatiche).

Di rilievo è anche la nuova lettera f-ter) che esenta da Irpef le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati all’articolo 12 del Tuir.

Il nuovo comma 3-bis facilita l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 del Tuir, consentendo che la stessa possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. Infine, si stabilisce per le somme e valori di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, la non concorrenza (nel rispetto delle condizioni ivi previste), alla formazione del reddito di lavoro dipendente e l’esenzione dall’imposta sostitutiva del 10%, anche qualora gli stessi benefit siano erogati per scelta del dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese.

Part time incentivato per chi è vicino alla pensione

Trattamento di quiescenza dei professori universitari e ricercatori

Part time incentivato per chi è vicino alla pensione:

La legge di stabilità 2016 prevede il part time incentivato per chi è vicino alla pensione consentendo così ai lavoratori, che rientrano in tale categoria, di ridurre il proprio orario di lavoro e favorire conseguentemente, almeno questo l’obiettivo finale, l’ingresso in azienda di giovani lavoratori a cui i primi possono fare da tutor prima dell’uscita di scena.

Ridotto il bonus contributivo per le assunzioni

Ridotto il bonus contributivo per le assunzioni

Ridotto il bonus contributivo per le assunzioni:

La legge di stabilità 2016 ha ridotto il bonus contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che saranno effettuate nel corso di quest’anno.

In arrivo la legge sul lavoro agile

Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato, siglato l’accordo

In arrivo la legge sul lavoro agile:

È stata ultimata in questi giorni ed è in arrivo la legge sul lavoro agile, ma di cosa si tratta? In pratica il lavoratore potrà organizzare una parte della sua prestazione da “remoto” e cioè da casa o dove preferisce, ma in ogni caso fuori dei locali aziendali, senza conseguenze sulla progressione di carriera e con le medesime mansioni e retribuzione.

Legge di stabilità sugli ammortizzatori sociali in deroga

Legge di stabilità sugli ammortizzatori sociali in deroga:

L’INAIL comunica che la Legge di stabilità sugli ammortizzatori sociali in deroga ha disposto quanto segue.

Da quest’anno niente più CIGS per cessazione attività

CIGO istruzioni INPS sulla domanda per la Cassa integrazione

Da quest’anno niente più CIGS per cessazione attività:

Tra le varie novità introdotte dal Jobs Act una riguarda la cassa integrazione ed infatti da quest’anno niente più CIGS per cessazione attività aziendale, anche si di fatto è stato previsto un finanziamento della stessa fino al 2018.

Sanzioni pesanti per chi utilizza irregolarmente i co.co.co

Contratto di lavoro, le modifiche datoriali necessitano di consultazione sindacale

Sanzioni pesanti per chi utilizza irregolarmente i co.co.co:

Il Jobs Act prevede sanzioni pesanti per chi utilizza irregolarmente i co.co.co “nascondendo” di fatto un contratto di lavoro subordinato.

contratti di collaborazione, Scatta la sanatoria

Politiche creditizie dei governi durante crisi
Politiche creditizie dei governi durante crisi (diritto-lavoro.com)

Scatta la sanatoria per i contratti di collaborazione:

Dal 1° gennaio 2016 scatta la sanatoria per i contratti di collaborazione che non sono in linea con le previsioni del Jobs Act (d.lgs. n. 81 del 2015) e quindi da inizio anno i datori di lavoro potranno trasformare i contratti “al confine” tra lavoro autonomo e subordinato, godendo di una sanatoria consistente “nella estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro”.

È questo l’approfondimento pubblicato oggi (4.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Francesca Barbieri; Titolo: “Un paracadute per le vecchie collaborazioni” che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Un paracadute per 500mila contratti che si trovano sulla linea di confine tra attività autonoma e lavoro subordinato. Si è ha appena aperto, con l’avvio del nuovo anno, grazie a uno dei pilastri del Jobs act, il decreto legislativo 81, che dal 25 giugno scorso ha cancellato le collaborazioni a progetto, mantenendo in vigore le vecchie regole solo per i contratti in vita fino alla loro scadenza. E che da quest’anno incentiva la “stabilizzazione”, cioè l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, dei co.co.co (anche a progetto) e dei titolari di partita Iva, con i quali siano in corso collaborazioni che non rispettano i nuovi canoni, cioè l’autonomia del lavoratore nell’organizzare la propria attività, in cui il committente non può entrare. Se lo fa, scatta la disciplina del rapporto subordinato.

Prendiamo il caso di un’azienda che ha un co.co.pro per lo sviluppo di un nuovo software. Il collaboratore – pur agendo in totale autonomia organizzativa e senza essere soggetto ad alcun potere direttivo – svolge larga parte dell’attività negli uffici della committente con un orario sostanzialmente fisso. Disco verde nell’ambito della vecchia normativa, purché l’attività sia liberamente organizzata, ma ora, con il decreto 81, questa situazione è da semaforo rosso e ricade nella tutela della subordinazione perché luogo e tempo sono definiti dal “datore”.

Scatta la sanatoria

Per l’assunzione in pianta stabile c’è comunque una contropartita che sta nell’«estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro». Una ciambella di salvataggio che porta in dote -anche se resta qualche dubbio interpretativo al riguardo – l’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede un taglio del 40% dei contributi per 24 mesi, con il tetto annuo di 3.250 euro).

«Non tutte le vecchie collaborazioni saranno da regolarizzare – precisa Maurizio Del Conte, consigliere giuridico del premier Renzi -: il vero lavoro autonomo andrà avanti e avrà più tutele con il disegno di legge collegato alla Stabilità che presenteremo alle Camere entro gennaio, mentre dovrebbe esserci un ridimensionamento delle collaborazioni fasulle». L ’ obiettivo, insomma, è allineare l’ Italia alla media europea per lavoratori in proprio: il nostro paese è al top con 3,4 milioni di own-account workers (autonomi senza dipendenti), il 15,5% di tutti gli occupati, rispetto a una media dell’area euro del 9,3%, al 5,3% della Germania e al 6,6% della Francia.

La platea «al bivio»

Secondo le elaborazioni del Sole 24 Ore la platea potenzialmente interessata alla sanatoria – precisando. comunque, che la valutazione va fatta caso per caso – comprende in primis 320mila contratti a progetto ancora in vita a fine 2015, già in forte calo da diversi anni (si pensi che nel 2011 erano più del doppio). A questi si possono sommare altre 70-80mila collaborazioni di vario genere risultanti tra quelle iscritte alla gestione separata e circa un terzo delle oltre 300mila partite Iva registrate alla stessa gestione Inps. Come per ogni buona regola che si rispetti, non mancano le eccezioni: la nuova disciplina non si applica alle collaborazioni espressamente previste e disciplinate da accordi collettivi nazionali (ad esempio nei call center), quelle prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad albi, agli amministratori di società e sindaci (circa 500mila iscritti alla gestione separata), alle collaborazioni rese a fini istituzionali per associazioni ed enti sportivi.

Esclusi anche i co.co.co della pubblica amministrazione, ma solo per quest’anno: dal 2017 infatti entreranno nel gruppo di “sorvegliati speciali”.

Le regole da seguire

Ma come si realizza la sanatoria? Punto primo: i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in una delle sedi “protette” (sindacato, direzione territoriale del lavoro, collegi di conciliazione e arbitrato, e così via).
La seconda condizione è che nei dodici mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro non recedano dal rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il verbale di conciliazione dovrà poi contenere una rinuncia a qualsiasi pretesa riguardante la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà essere assunto con orario ridotto o a tempo pieno, mentre il bonus non sarà riconosciuto a contratti a termine, voucher o lavoro intermittente.

Non è previsto un arco temporale di efficacia della procedura: questa potrà essere dunque usata dai datori privati per ottenere la “sanatoria” senza limiti di tempo. Attenzione, però, non ci saranno “condoni” in caso di ispezioni che accertino gli illeciti, quindi se a carico dell’impresa sono già state riscontrate delle irregolarità, la successiva assunzione non serve a sanarle.

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