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Da quest’anno niente più CIGS per cessazione attività:

Tra le varie novità introdotte dal Jobs Act una riguarda la cassa integrazione ed infatti da quest’anno niente più CIGS per cessazione attività aziendale, anche si di fatto è stato previsto un finanziamento della stessa fino al 2018.

Questo il tema di un articolo pubblicato oggi (4.1.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Titolo: “Non c’è più la Cig straordinaria in caso di chiusura dell’attività”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Non sono poche le novità con cui, nel 2016, dovranno confrontarsi le aziende che avranno necessità di accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
L’attuazione del Jobs act – avvenuta sulla materia con l’emanazione del Dlgs 148/2015 – ha, infatti, riscritto il quadro previgente, attraverso l’accorpamento di tutte le norme in questione in questo vero e proprio testo unico.

Per gli istituti di Cigo e Cigs, le regole sono pressoché definite nella loro totalità, se si escludono alcuni tasselli tecnici che mancano ancora all’appello: ad esempio, i criteri di approvazione a cui si dovrà attenere l’Inps per autorizzare le Cigo (che da quest’anno non dipendono più dalle commissioni provinciali ormai soppresse ma direttamente dalla sede competente) o le sanzioni contributive correlate alla mancata adozione della rotazione nelle Cigs.

I datori di lavoro che faranno ricorso a queste misure dovranno comunque considerare le nuove tempistiche circa le procedure di attivazione, i paletti sulla durata e sull’entità di utilizzo nonché i maggiori oneri correlati ai programmi di Cassa stessi.
Inoltre, esce di scena la Cigs per cessazione dell’attività, sebbene sia stato disposto uno stanziamento ad hoc fino al 2018, per consentire l’autorizzazione (con accordi stipulati in sede governativa al ministero del Lavoro, in presenza del Mise) di ulteriori periodi di trattamento, a particolari condizioni, in deroga alla durata canonica del programma di crisi aziendale e, altresì, al limite di durata complessiva delle integrazioni salariali. Sul punto, occorre l’intervento di un Dm del Lavoro per definire i criteri applicativi.

Stop anche alla possibilità di richiedere nuove Cigs per le imprese sottoposte a procedure concorsuali così come – con decorrenza dal 1° luglio 2016 – di utilizzare i contratti di solidarietà cosiddetti di tipo B (sostituiti dalle prestazioni dei fondi di solidarietà) per le imprese fuori campo Cigs.

Più complesso si presenta, invece, il panorama per le aziende che non hanno accesso ai trattamenti canonici di Cigo e Cigs: in queste ipotesi, in attesa della completa transizione al nuovo impianto dei fondi di solidarietà tracciato dal Dlgs 148, sono richieste valutazioni più attente.

I datori di lavoro che possono contare sui fondi di solidarietà bilaterali (quelli costituiti nel comparto di appartenenza) dispongono già delle regole per poter attivare i trattamenti. Viceversa, le categorie di datori che ne sono privi faranno riferimento al fondo di integrazione salariale (non ancora operativo) che dovrà nascere dall’adeguamento del fondo di solidarietà residuale, istituito dalla legge Fornero, alle nuove regole.

Su questo punto l’auspicio è che le necessarie implementazioni avvengano celermente: si pensi che solo poco giorni fa l’Inps (con il messaggio 7637 del 28 dicembre 2015) ha definito le prestazioni del fondo di solidarietà residuale, ormai al suo epilogo, al quale i datori coinvolti versano la contribuzione da gennaio 2014.

Proprio per arginare queste criticità, la legge di stabilità 2016 ha appena incrementato la dote di finanziamento dei sussidi in deroga di 250 milioni di euro: dal punto di vista operativo, si fa sempre riferimento alle regole vigenti, però con un limite massimo di 3 mesi per la concessione o la proroga della Cig in deroga nel 2016.

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