Advertisement

Procedura per la sanatoria contratti di collaborazione:

A partire dal 1°/1/2016 i datori di lavoro privati potranno seguire la procedura di stabilizzazione per la sanatoria dei contratti di collaborazione erroneamente qualificati ed evitare così le conseguenze sul piano amministrativo, contributivo e fiscale.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (23/11/2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Daniele Colombo, Titolo: “L’illecito si estingue se il contratto dura da almeno un anno”).

Ecco l’articolo.

Advertisement

Dal 1°gennaio 2016 i datori di lavoro privati potranno evitare le conseguenze degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione di contratti collaborazione (anche a progetto) o di lavoro autonomo purché, insieme all’assunzione a tempo indeterminato, si stipuli con il lavoratore un atto di conciliazione in base all’articolo 2113 del Codice civile. È l’effetto della procedura di stabilizzazione disciplinata dall’articolo 54 del Dlgs 81/2015, in vigore dall’inizio del prossimo anno.

Le condizioni

Dal 1° gennaio, i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti che siano già stati parti di cococo (anche a progetto) o titolari di partita Iva, beneficeranno dell’estinzione degli illeciti contributivi, assistenziali e fiscali legati all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso.

La sanatoria non si estenderà agli illeciti già accertati prima dell’assunzione ed è sottoposta al rispetto di due condizioni. In primo luogo, i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in una delle sedi previste dall’articolo 2113 comma 4 del Codice civile o dall’articolo 76 del Dlgs 276/03. La conciliazione potrà essere sottoscritta di fronte al giudice (se è pendente un contenzioso per l’accertamento della natura subordinata del rapporto pregresso), di fronte al sindacato, alla commissione di conciliazione istituita presso la Dtl competente, o davanti alle commissioni di certificazione o infine, di fronte a collegi di conciliazione e arbitrato ex articolo 412-quater del Codice di procedura civile.

La seconda condizione è che nei dodici mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro non recedano dal rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il verbale di conciliazione dovrà contenere una rinuncia a qualsiasi pretesa riguardante la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.

L’assunzione

La “sanatoria” dagli illeciti potrà essere riconosciuta solo se il datore di lavoro stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei confronti di soggetti con i quali abbia già intrattenuto un contratto di collaborazione o di lavoro autonomo. Il lavoratore potrà essere assunto con orario ridotto (part-time) o a tempo pieno (full time).

Il beneficio non sarà invece riconosciuto, ad esempio, in caso di assunzioni con contratto a termine, voucher o lavoro intermittente anche alla luce delle finalità della legge di promuovere l’occupazione con assunzioni stabili.

Qualche dubbio emerge invece sulla possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato (per mansioni diverse), anche se questo tipo di contratto è ricompreso dall’articolo 41, comma 1, del Dlgs 81/2015 nella categoria del lavoro subordinato a tempo indeterminato. Su questo punto è forse necessario un chiarimento.

Non è previsto un arco temporale di efficacia della procedura: questa potrà essere dunque usata dai datori di lavoro privati per ottenere la “sanatoria” senza limiti di tempo, salvi solo gli illeciti accertati da ispezioni.

Advertisement