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Esonero Irpef sui benefit ai dipendenti:

La legge di stabilità 2016 prevede un esonero Irpef sui benefit ai dipendenti, contenuto nei commi da 182 a 191 della legge stessa.

In pratica l’esonero Irpef riguarda l’utilizzazione di opere e servizi in favore di tutti o alcune categorie di dipendenti (e anche ai loro familiari), come ad esempio istruzione, assistenza sociale e sanitaria, educazione, ecc.

Ce ne parla un articolo pubblicato oggi (5.1.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Marco Strafile; Titolo: “Esonero da Irpef per i benefit stabiliti in contratti o accordi aziendali”).

Ecco l’articolo.

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La legge di stabilità 2016 introduce importanti agevolazioni per i benefit ai dipendenti. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 1, commi da 182 a 191. Nel dettaglio, il comma 190 modifica l’articolo 51, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), sostituendo le lettere f) e f-bis), introducendo la nuova lettera f-ter) e aggiungendo il comma 3-bis.

La nuova lettera f), in continuità con la previgente formulazione, prevede l’esenzione da Irpef dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100 del Tuir; la novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro ma anche in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Le modifiche apportate alla lettera f-bis) stabiliscono l’esclusione da imposizione delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dalle aziende alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei loro familiari dei servizi di educazione e istruzione anche (e qui cominciano le novità) «in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Agevolate le scuole d’infanzia

La nuova formulazione scioglie i dubbi riguardanti la possibilità di agevolare: i servizi di educazione e istruzione erogati a bambini in età prescolare (come le prestazioni delle scuole dell’infanzia). Un’incertezza alimentata anche dall’ordinanza 344/08 con cui la Corte costituzionale si era espressa in senso negativo sulla possibilità di esentare da contribuzione le somme erogate dalle aziende per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell’infanzia; i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione; la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali (prima si faceva riferimento alle colonie climatiche).

Di rilievo è anche la nuova lettera f-ter) che esenta da Irpef le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati all’articolo 12 del Tuir.

Il nuovo comma 3-bis facilita l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 del Tuir, consentendo che la stessa possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. Infine, si stabilisce per le somme e valori di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, la non concorrenza (nel rispetto delle condizioni ivi previste), alla formazione del reddito di lavoro dipendente e l’esenzione dall’imposta sostitutiva del 10%, anche qualora gli stessi benefit siano erogati per scelta del dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese.

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