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Sanzioni pesanti per chi utilizza irregolarmente i co.co.co:

Il Jobs Act prevede sanzioni pesanti per chi utilizza irregolarmente i co.co.co “nascondendo” di fatto un contratto di lavoro subordinato.

Questo l’approfondimento di un articolo pubblicato oggi (4.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Sanzioni al datore che organizza i co.co.co”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

L’utilizzo irregolare del contratto di collaborazione coordinata e continuativa comporta pesanti conseguenze sanzionatorie. Queste conseguenze sono rimaste immutate prima e dopo il Jobs act; quello che cambia è il presupposto per l’applicazione delle sanzioni.
Con il lavoro a progetto il contratto diventava illecito in caso di mancanza di autonomia del collaboratore oppure in caso di inesistenza del progetto; sulla base della nuova disciplina, il rapporto può essere riqualificato sia perché il collaboratore agisce senza la necessaria autonomia, sia perché il committente organizza la sua prestazione.

Un esempio può chiarire meglio cosa cambia. Prima della riforma poteva considerarsi ammissibile che il contratto prevedesse un impegno di presenza presso i locali del committente: con la nuova disciplina questo impegno si traduce in una forma indebita di organizzazione e rende illecito il contratto. Altro esempio riguarda l’orario di svolgimento della prestazione: se il contratto stabilisce quando il collaboratore deve svolgere la propria attività, si applica la nuova presunzione di subordinazione.

In questi casi, l’utilizzo illecito della “nuova” collaborazione rivisitata dal dlgs 81/2015 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 19, comma 3, del dlgs 276/2003, che punisce la mancata comunicazione obbligatoria in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. In caso di utilizzo irregolare della collaborazione, la sanzione si applica in quanto il datore, mediante la propria condotta illecita, ha indebitamente omesso di comunicare di aver assunto di fatto una persona con un contratto subordinato. La sanzione va da 100 euro fino a 500 euro per ciascun lavoratore.

Previste anche sanzioni contributive: si applica una “multa” civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazione di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) maggiorato di 5,5 punti. Le sanzioni sui contributi non versati, tuttavia, non potranno superare il 40% dei contributi dovuti. Oltre questo tetto, sul solo debito contributivo si applicheranno gli interessi di mora.

Tale importo deve essere versato, ovviamente, in aggiunta ai contributi previdenziali omessi.
Queste sanzioni sono dovute nei confronti degli organi pubblici che compiono l’accertamento o che hanno comunque interesse alla regolare qualificazione del rapporto, ma non bisogna dimenticare che la conseguenza principale della eventuale riqualificazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si produce nei confronti del lavoratore, che diventa titolare di tutti i diritti connessi al lavoro subordinato (compresa la tutela contro i licenziamenti, la maturazione di tutti gli istituti retributivi, delle ferie e del Tfr), a partire dal momento in cui viene accertata l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

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