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Agevolazioni Irap sul costo dei lavoratori stagionali:

La legge di stabilità ha altresì previsto delle agevolazioni Irap sul costo dei lavoratori stagionali in presenza di taluni requisiti, e consistenti in una deducibilità parziale dell’imposta “nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del Dlgs 446/97. Si ritiene che per la determinazione del costo del lavoro si applichino i principi contabili Oic o Ias/Ifrs”.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (5.1.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Franco Vernassa, Titolo: “Stagionali, costo-lavoro deducibile Irap al 70 per cento”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Deducibilità parziale ai fini Irap del costo del lavoro degli “stagionali” in presenza di determinati requisiti. L’articolo 1, comma 73 della legge 208/15 amplia la portata dell’articolo 11, comma 4-octies, del Dlgs 446/1997, che prevedeva la deducibilità del costo del lavoro per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La novità interessa settori economici come il turismo, per i quali la scelta di operare assunzioni con contratto stagionale è conseguenza dell’andamento fisiologico del ciclo produttivo. La norma si è resa necessaria poiché le Entrate con la circolare 22/E del 9 giugno 2015 non avevano ritenuto applicabile la deducibilità Irap ai rapporti di lavoro a termine, quali quelli stagionali, in quanto l’originario comma 4-octies riguardava solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 73 stabilisce ora che la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del Dlgs 446/97. Si ritiene che per la determinazione del costo del lavoro si applichino i principi contabili Oic o Ias/Ifrs.

Dal punto di vista soggettivo, la minore Irap sarà dovuta dai soggetti indicati negli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/97 (imprese, banche, società finanziarie, assicurazioni, titolari di reddito di lavoro autonomo) che assumono lavoratori stagionali.

I soggetti coinvolti

Per quanto concerne la tipologia dei lavoratori stagionali coinvolti, si presume che la nuova disposizione si applichi a tutti i lavoratori stagionali e quindi sia a quelli “puri” elencati nel Dpr 7 ottobre 1963, n. 1525, che determina le attività a carattere stagionale per le quali è consentito l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia a quelli definiti tali dai contratti collettivi.

La deducibilità del 70% del costo del lavoro (al netto delle eventuali deduzioni) è limitata da un ulteriore parametro “confermativo” in quanto essa si calcola «per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto». Sulla modalità di conteggio, ci si chiede se i 120 giorni i siano cumulabili nei due periodi d’imposta (come il tenore della norma potrebbe lasciare intendere) o se siano necessari 120 giorni in ciascuno dei due periodi d’imposta, ovviamente compreso quello agevolato. In merito «allo stesso datore di lavoro» si suggerisce di allargare il concetto anche a persone giuridiche diverse purché appartenenti ad uno stesso gruppo societario. Inoltre, il comma 73 non prevede una specifica decorrenza e quindi la norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016 (anno 2016 per i soggetti solari).

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