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Apprendistato professionalizzate: formazione pubblica e piano formativo

L’art. 2 del D.L. n. 34/2014, per quanto concerne il contratto di apprendistato professionalizzante, ha eliminato:

– il vincolo di frequenza dell’offerta formativa pubblica (formazione regionale), rendendola in tal modo facoltativa;

– l’obbligo di utilizzo della forma scritta per la per quanto concerne il piano formativo;

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– l’obbligo di stabilizzazione di una quota minima di apprendisti.

Come è noto, l’apprendistato professionalizzante o di mestiere viene utilizzato al fine di far conseguire all’apprendista (di età compresa tra 18 e 29 anni) una qualifica professionale a fini contrattuali.

Per quel che qui interessa, rammentiamo che precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 cit., il T.U. sull’apprendistato prevedeva due sistemi di formazione per gli apprendisti: da una parte la formazione prevista nel contratto collettivo applicabile e dall’altra la formazione pubblica. Il T.U. quindi dava alla contrattazione collettiva grande rilievo in merito alle modalità di erogazione della formazione aziendale (finalizzata all’acquisizione delle competenze specialistiche e tecnico-professionali), pur tenendo presente la proposta formativa delle Regioni che avevano anche loro la facoltà di integrare – nei limiti delle risorse annualmente disponibili – la c.d. formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Invece con l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 la formazione pubblica diviene facoltativa (testualmente: “può essere integrata”) e pertanto, parrebbe – almeno dal tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 4 – che il datore di lavoro avrebbe a tale stregua la facoltà di evitare la formazione regionale, senza però inficiare la formazione dell’apprendista. Ma in tale ipotesi la normativa sembrerebbe porsi in contrasto con il Titolo V della Costituzione in merito alle competenze attribuite alle Regioni in materia di formazione professionale.

Invece, per quanto riguarda l’abolizione dell’obbligo della forma scritta circa il piano formativo, va da sè che con esso naturalmente non cade l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro nei confronti dell’apprendista per il conseguimento della qualifica, anche se, nella realtà dei fatti appare dubbio che un datore di lavoro interessato ad investire sulla formazione di un lavoratore non metta per iscritto il piano formativo che intende seguire.

Si vedrà, in sede di conversione del D.L. n. 34/2014, se tali dubbi verranno chiariti.

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