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L’INL, con Nota n. 873 del 31.05.2021, ha precisato che è possibile assumere un lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante – salvo diversa previsione della contrattazione collettiva – anche se già in possesso dell’abilitazione alla professione di riferimento.

Di seguito il testo integrale della nota n. 873/2021.

In relazione alla richiesta di parere concernente la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico) già dotato di abilitazione ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4763 del 31 maggio 2021, si rappresenta quanto segue.

Il D.P.C.M. 9 febbraio 2018 – nel recepire l’accordo del 23 novembre 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo all’individuazione del profilo professionale ASO quale “Operatore di interesse Sanitario” ai sensi della L. n. 43/2006 –definisce tale figura come “l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione (…) che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori (…)”.

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La formazione di tale figura è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, oltre ad una parte teorica, prevede un tirocinio presso gli studi odontoiatrici o altri servizi e strutture autorizzate, sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto. Tale percorso si conclude con lo svolgimento di un esame diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali richieste, con rilascio del relativo attestato di qualifica.

Nulla è stabilito in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un ASO già abilitato.

Come noto, l’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 consente ai datori di lavoro pubblici o privati, in tutti i settori di attività, di assumere soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione ai fini contrattuali. Esso consta di una componente formativa erogata in parte in azienda e in parte all’esterno, attraverso l’offerta formativa pubblica volta all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

Nella vigenza della precedente normativa in materia di apprendistato – con particolare riferimento ai docenti abilitati all’insegnamento – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già precisato che il ricorso a tale tipologia contrattuale non è automaticamente escluso purché nel piano formativo individuale siano indicati appositi percorsi formativi coerenti con le esigenze dell’impresa ed “uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione, riscontrabili nello svolgimento concreto delle attività (cfr. interpello n. 38/2010).

Ciò premesso, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute in termini di durata e modalità di erogazione della formazione, non si ravvisano ragioni ostative alla applicabilità di tale principio anche nelle ipotesi in esame.

Pertanto, il possesso dell’abilitazione non esclude l’assunzione dell’ASO con contratto di apprendistato professionalizzante, potendo portare ad una modulazione del percorso formativo, eventualmente ridotto, che tenga conto delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata e della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata ed ai contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.

(Fonte: INL)

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