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Chiarimento Ministero Giustizia su certificato penale

Con note dell’Ufficio Legislativo del 3 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha fornito ulteriori chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, precisando che sono esclusi dalla richiesta di certificato coloro che si avvalgono di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro, cioè i rapporti di volontariato e che nella prima fase di applicazione del Decreto sarà sufficiente un’autocertificazione del lavoro sull’assenza l’assenza a suo carico di condanne per i reati previsti nel Decreto.

Il D.Lgs. n. 39/2014 cit ha introdotto nel D.P.R. n. 313/2014 l’art. 25 bis che contiene disposizioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano persone che, per le mansioni svolte, debbano avere contatti diretti e regolari con il minori. In particolare il citato Decreto stabilisce che “il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori“, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima della relativa assunzione, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare al fine di verificare l’esistenza di condanne relative ai reati previsti dagli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (turismo sessuale), 609-undieces (adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l’assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

Il Ministero, con la nota in questione, dopo aver premesso che il D.Lgs. n. 39/2014 ha “attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva“, ha precisato che “l’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolta attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25 – bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale al datore di lavoro, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni”.

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Pertanto il Ministero ha concluso ribadendo che tali disposizioni “valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perchè al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuovi disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi si enti e associazioni di volontariato per quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”

Invece, per quanto concerne la tempistica per il rilascio del certificato penale da parte degli Uffici competenti, il Ministero ha precisato che saranno necessari alcuni giorni dalla data di richiesta da parte dell’interessato. Quindi il Ministero ha precisato che per evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, una volta fatta la richiesta di certificato al Casellario, “il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undieces del codice penale, ovvero l’assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori”. Invece nel caso in cui il datore di lavoro sia privato, il Ministero ha precisato che “nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro“.

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