Chiarimenti del Ministero sul nuovo obbligo dei datori di lavoro (certificato penale)
Con la Circolare 3 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo, introdotto dal D.Lgs. n. 39/2014, gravante sui datori di lavoro.Infatti, a partire dal 6 aprile 2014, si legge nella citata Circolare, in base alle previsioni di cui all’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 (introdotto proprio con il D.Lgs. n. 39/2914) i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’art. 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (turismo sessuale), 609-undieces (adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l’assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.
Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 39/2014 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
La Circolare, quindi, ha precisato che “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo degli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis. Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il censenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)“.
Alla suddetta Circolare, poi, il Ministero ha allegato al fine i moduli per la richiesta del certificato e per l’acquisizione del consenso dell’interessato.
I costi per il rilascio del certificato, per i datori di lavoro privati, sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato (circa 20 euro), salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. n. 642/1972, Tabella allegato B, e nello specifico i certificati richiesti dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dalle Onlus. Mentre, per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, tali certificati saranno rilasciati d’ufficio in base all’art. 39 del T.U. del Casellario Giudiziale.
Nella suddetta Circolare esplicativa, poi, il Ministero della Giustizia ha invitato tutti gli interessati che necessitassero di chiarimenti e/o informazioni al riguardo, di contattare il numero telefonico 06/97996200 appositamente predisposto.
Si rammenta poi che i datori di lavoro che non osserveranno tale disposizione obbligatoria saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000,00 e 15.000,00 euro.
Si ricorda poi che sarnno coinvolti da tale provvedimento docenti e non docenti degli asili, degli asili nido e delle scuole, gli autisti degli scuolabus, i centri di soggiorno estivo, le piscine, le palestre, le associazioni sportive, gli ospedali in generale e reparti pediatrici in particolare, gli operatori delle strutture ricreative, ecc.