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Verrà discusso domani 9 novembre in Senato il DDL di conversione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 che ha introdotto l’obbligo di certificazione verde covid (o green pass) sui luoghi di lavoro pubblici e privati e tale disposizione ovviamente interesserà anche i magistrati. Si rammenta infatti che tutti i datori di lavoro pubblici e privati dallo scorso 15 ottobre sono obbligati a verificare il possesso di una certificazione verde valida da parte dei lavoratori (non esentati) con tutte le conseguenze in caso di esito negativo.

Vediamo insieme quali saranno le novità contenute nella legge di conversione del D.L. e che interesseranno anche i magistrati e gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari.

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quinquies, come introdotto dall’articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

CARENZA O MANCATA ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE: ASSENZA INGIUSTIFICATA E ILLECITO DISCIPLINARE
  1. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  2. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.
SOGGETTI TENUTI ALLA VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI
  1. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell’articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
SANZIONI APPLICATE IN CASO DI VIOLAZIONE
  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’articolo 9-quinquies.
  2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies
SOGGETTI ESENTATI: AVVOCATI, CONSLUENTI, PERITI, TESTIMONI, AUSILIARI, PARTI DEL PROCESSO
  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

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