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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore disabile

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Questa formula si può utilizzare in qualunque momento del rapporto, per sciogliere consensualmente un contratto di lavoro subordinato. Nello specifico l’accordo di risoluzione consensuale, rientra nella ipotesi del c.d. “mutuo consenso”. Il “mutuo consenso” è uno strumento che le parti possono utilizzare e che rende possibile sciogliere qualunque contratto, quindi anche i contratti di lavoro.

Riassunzione a seguito di risoluzione consensuale

Ricollocazione, rinviata a maggio l’entrata a regime dell’assegno

Riassunzione a seguito di risoluzione consensuale

Questa formula (Riassunzione a seguito di risoluzione consensuale) si può utilizzare in  qualunque momento del rapporto, per sciogliere il contratto di lavoro subordinato e, contestualmente, instaurare un nuovo rapporto di lavoro tra le medesime parti. E’ bene evidenziare che al lavoratore, riassunto immediatamente dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro, non spetta l’indennità di mancato preavviso.

Facsimile dimissioni per giusta causa

Facsimile dimissioni per giusta causa

Questa formula può essere utilizzata dal lavoratore che indende recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa. Ove per giusta causa si intende una situazione che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro (es. mancata corresponsione della retribuzione, orario di lavoro usurante, ecc.).  Naturalmente il lavoratore potrà agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dei propri diritti connessi al rapporto di lavoro, retributivi, ecc.

Abbandono del posto di lavoro

Cartellino manomesso e addebito generico, nullo il licenziamento

Abbandono del posto di lavoro

L’abbandono del posto di lavoro è quel comportamento che se posto in essere volontariamente dal lavoratore senza ragioni giustificatrici, determina di regola l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore ivi compreso il licenziamento. Vi sono tuttavia delle circostanze in cui il lavoratore ha diritto ad abbandonare il luogo di lavoro nel caso in cui si realizzi una situazione di grave, immediato e non evitabile pericolo; in tal caso il lavoratore non può subire pregiudizio alcuno, al livello di sanzioni disciplinari, a seguito di tale abbandono.

Malattia lavoratore diritti e doveri

Malattia lavoratore diritti e doveri

Malattia lavoratore diritti e doveri

Lo stato di malattia è causa impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso il rapporto di lavoro resta sospeso per tutta la durata della patologia da cui è afflitto il lavoratore, si realizza quindi la c.d. impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata da ragioni di carattere biologico (stessa situazione anche in caso di infortunio e maternità).

Facsimile Istanza trattazione Corte Suprema

Facsimile Istanza trattazione Corte Suprema

Nell’articolo dedicato alle Novità introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 al processo civile, pubblicato nel sito sotto la Sezione “Professionisti”, si è visto che la novità di maggior rilievo riguarda l’onere a carico della parte (sia avvocato che parte assistita), del deposito di una istanza dalla quale risulti la persistenza dell’interesse alla trattazione e definizione dei processi civili pendenti sia innanzi alla Corte di Appello che innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Istanza trattazione innanzi alla Corte di Appello

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, indicazioni INL

Istanza trattazione innanzi alla Corte di Appello

Nell’articolo dedicato alle Novità introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 al processo civile, pubblicato nel sito sotto la Sezione “Professionisti”, si è visto che la novità di maggior rilievo riguarda l’onere a carico della parte (sia avvocato che parte assistita), del deposito di una istanza dalla quale risulti la persistenza dell’interesse alla trattazione e definizione dei processi civili pendenti sia innanzi alla Corte di Appello che innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Tale istanza deve necessariamente essere depositata entro il  termine semestrale decorrente dal 1° gennaio 2012, pena l’estinzione del processo.

Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012

Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012

Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012

La LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10 che ha convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, ha abrogato l’obbligo di depositare l’istanza di trattazione per le cause pendenti da oltre 3 anni in Appello e Cassazione.

Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Nel caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente in merito alla erogazione della formazione all’apprendista sarà tenuto, in base alle previsioni dell’art. 7 del D.L.vo n. 167/2011, a versare ”la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. Inoltre, qualora a seguito di attivita’ di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione dovesse emergere ”un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera’ un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”. Per le citate violazioni il datore di lavoro sarà inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00. Inoltre, ”in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro”.

Standard professionali, formativi e certificazione competenze

Standard professionali, formativi e certificazione competenze

Standard professionali, formativi e certificazione competenze

In base all’art. 6 del D.L.vo n. 167/2011 sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e previa intesa con le Regioni e le Province autonome a definire – entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto – gli ”standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione”.

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