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Abbandono del posto di lavoro

L’abbandono del posto di lavoro è quel comportamento che se posto in essere volontariamente dal lavoratore senza ragioni giustificatrici, determina di regola l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore ivi compreso il licenziamento. Vi sono tuttavia delle circostanze in cui il lavoratore ha diritto ad abbandonare il luogo di lavoro nel caso in cui si realizzi una situazione di grave, immediato e non evitabile pericolo; in tal caso il lavoratore non può subire pregiudizio alcuno, al livello di sanzioni disciplinari, a seguito di tale abbandono.
Inoltre è consentito al lavoratore di cessare la sua attività e/o mettersi al riparo in un luogo sicuro mediante abbandono del posto di lavoro e senza avvisare il competente superiore gerarchico, nel caso in cui si verifichi una situazione di  pericolo grave ed immediato sia per la propria sicurezza chee per quella di altre persone.
Il lavoratore può abbandonare temporaneamente il luogo di lavoro, senza alcuna conseguenza sul piano disciplinare, anche nel caso in cui stia svolgendo una attività che comporti l’esposizione ad agenti nocivi per la sua salute.
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve ovviamente astenersi dal chiedere ai suoi dipendenti di riprendere la loro attività in un ambiente di lavoro in cui continua a persistere una situazione di pericolo grave ed immediato.
Giova evidenziare che secondo la Corte Suprema se un dipendente si allontana dal posto di lavoro senza autorizzazione, non possa essere licenziato a patto che non abbia mai avuto sanzioni disciplinari in tutta la sua carriera.

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