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Istanza trattazione innanzi alla Corte di Appello

Nell’articolo dedicato alle Novità introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 al processo civile, pubblicato nel sito sotto la Sezione “Professionisti”, si è visto che la novità di maggior rilievo riguarda l’onere a carico della parte (sia avvocato che parte assistita), del deposito di una istanza dalla quale risulti la persistenza dell’interesse alla trattazione e definizione dei processi civili pendenti sia innanzi alla Corte di Appello che innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Tale istanza deve necessariamente essere depositata entro il  termine semestrale decorrente dal 1° gennaio 2012, pena l’estinzione del processo.
L’istanza da proporre innanzi alla Corte di Appello potrebbe avere il  contenuto seguente:

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI [completare]
SEZ. [completare] – Giudice [completare]  – R.G. [completare]
ISTANZA DI TRATTAZIONE EX ART. 26 L.N. 183/2011
(come modificato dall’art. 14 del D.L. N. 212/2011)

del sig. [completare], nato a  [completare], il  [completare], C.F.  [completare], rappresentato e difeso dall’avv. [completare],
(appellante)
contro
il sig. [completare], rappresentato e difeso dall’avv. [completare];
(appellato)
* * *
Il sig. [completare] espone quanto segue:

– con atto di citazione notificato il [completare: ovviamente la data dovrà essere antecedente al 1° gennaio 2009, ossia tre anni prima dell’entrata in vitore della L.n. 183/2011] il sig. [completare] conveniva in giudizio il sig. [completare] innanzi alla Corte di Appello di [completare] per chiedere la riforma della sentenza n. [completare] resa dal Tribunale di [completare], in data [completare].

– il sig. [completare] è difeso, come sopra, dall’avv. [completare].

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Poichè il procedimento in epigrafe indicato, n. R.G. [completare], pendente innanzi alla [completare], rientra nella previsione di cui all’art. 26 della Legge 12 novembre 2011 n. 184, come modificato dall’art. 14 del D.L. N. 212/2011,
il sig. [completare]
DICHIARA
la persistenza dell’interesse alla trattazione, prosecuzione e definizione del procedimento indicato in epigrafe.
[completare con luogo e data]

Sig. [completare]
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E’ autentica:
Avv. [completare]
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N.B.: l’Istanza deve essere sottoscritta dalla parte, autenticata da parte del legale che l’assiste.

 

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