Controlli difensivi lavoratori per condotte estranee al rapporto:
La Corte Suprema, con la sentenza n. 19922 del 2016 è intervenuta in tema di controlli difensivi sui lavoratori per condotte estranee al rapporto di lavoro, confermando il seguente principio di diritto: “l’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per i cosiddetti controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell’art. 4 secondo comma legge n. 300/1970; ne consegue che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi”.










