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SINP tra pochi giorni il Regolamento sarà operativo:

Vi abbiamo già informato che sulla G.U. del 27 settembre scorso è stato pubblicato il decreto n. 183 del 2016 con il quale è stato approvato il Regolamento del SINP il Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro il quale diventerà pienamente operativo dal prossimo 12 ottobre.

Ad offrirci lo spunto per tornare sull’argomento è l’articolo pubblicato oggi (4.10.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza; Titolo: “Regolamento SINP operativo dal 12 ottobre “) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il Dm 183 del 25 maggio 2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27 settembre, ha approvato il regolamento recante la disciplina per la realizzazione e il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), che avrà decorrenza dal 12 ottobre, realizzando un ulteriore tassello per la piena applicazione del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il Sinp, già istituito dall’articolo 8 del Testo unico, ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori assicurati e non all’Inail, per indirizzare l’attività di vigilanza attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi anche mediante banche dati unificati.

La regolamentazione per il funzionamento del Sinp permette anche un’attuazione più completa del Testo unico in quanto il servizio permette anzitutto alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione infortuni, di cui all’articolo 6 del Tu, di redigere annualmente la relazione sullo stato d’applicazione della normativa di salute e sicurezza. Permette altresì all’Inail, ex articolo 9 del Tu, di svolgere il coordinamento al fine di contribuire con maggiore sinergia con lo stesso Sinp. Permette la piena attuazione dell’articolo 18 del Tu in tema di comunicazione in via telematica, a fini statistici e informativi, all’Inail, e da questo al Sinp, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. L’abolizione del registro infortuni e degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici, in base all’articolo 53 del Tu era subordinata al regolamento del Sinp. Per il registro infortuni la soppressione era nel frattempo intervenuta grazie all’articolo 21 del Dlgs 151/15; l’operatività del Sinp si applicherà pertanto alla soppressione del registro degli esposti ai predetti agenti nocivi. Da ultimo il richiamo è all’articolo 241 del Tu nella parte in cui è previsto che l’Ispesl (ora Inail) raccoglie, registra elabora ed analizza i dati derivanti dai flussi informativi pervenuti al Sinp.

I dati contenuti nel Sinp riguardano, tra l’altro, il quadro produttivo e occupazionale, quello dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi quelli del settore marittimo delle forze armate relativamente alle attività operative e addestrative, gli interventi di vigilanza da parte degli organi preposti comprendenti i dati relativi alle violazioni accertate nello svolgimento dell’attività ispettiva, nonché gli infortuni sotto la soglia di indennizzabilità, da parte dell’Inail, di ogni settore di attività. Per l’attività di sviluppo, raccordo e coordinamento, il Sinp si avvarrà di un “tavolo tecnico”, composto da rappresentanti delle amministrazioni che fanno parte del Servizio (ministeri del Lavoro, della Salute, degli Interni, vigili del fuoco, Inail, Asl) il quale avrà anche il compito di definire le modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni comunque tutelate dalla privacy. In ogni caso è prevista l’anonimizzazione dei dati personali archiviati prima che questi confluiscano nel sistema informatico.

Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potranno accedere almeno una volta all’anno ai dati sopra citati, con esclusione di quelli riferiti alla vigilanza ed agli infortuni, ovvero nell’ambito dei Comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 7 del Tu.

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