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Trasporto pubblico il sostegno del reddito del personale:

L’INPS, con la circolare n. 186 del 2016 sul sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, ha informato gli interessati circa la disciplina del Fondo di solidarietà istituito presso l’Istituto.

Al riguardo si legge quanto segue nella Premessa alla Circolare n. 186/2016.

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 4, della legge n. 92/2012, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e FAISA CISAL, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico”.

Il predetto accordo è stato recepito con il decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2015) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (all-n-1).

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Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.

A norma dell’art. 26, co. 7 del citato decreto le parti sociali, con l’accordo siglato in data 10 dicembre 2015, hanno convenuto di estendere quanto previsto dal decreto n. 86985/2015 alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti (all-n-2).

Per i Fondi, così come previsto dall’art. 46, co. 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il decreto interministeriale n. 86985/2015, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs n. 148/2015.

Con la circolare n. 201/2015 sono state fornite le istruzioni generali relative al trattamento di assegno ordinario così come disciplinato dall’art. 31 del D.lgs 148/2015, mentre con la circolare 122/2015, così come modificata dalla circolare 201/2015, sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo in argomento con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n. 148/2015.

Con riguardo, invece, alle prestazioni integrative previste dal decreto citato, si fa riserva di fornire successive disposizioni. Tale rinvio è dovuto all’imminente pubblicazione del Decreto interministeriale di modifica del Decreto n. 86985, attualmente all’attenzione del Ministero dell’economia e delle Finanze, che in materia prevede nuovi criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle prestazioni integrative.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla circolare n. 186 del 2016 e ai suoi allegati (all-n-1, all-n-2 e  all-n-3,) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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