L’INPS, con il Messaggio n. 2177 del 04.06.2021, ha fornito informazioni sulle modalità di pagamento della CIGD per le aziende agricole di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’INPS, con il Messaggio n. 2177 del 04.06.2021, ha fornito informazioni sulle modalità di pagamento della CIGD per le aziende agricole di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 14990 del 28 maggio 2021, ha stabilito che assegnare ad un dipendente una mansione diversa e considerata poco tempo dopo in esubero per poter poi procedere al suo licenziamento è contrario ai canoni di buona fede e correttezza e conseguentemente il provvedimento è illegittimo.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, ha stabilito che l’avvio di molteplici procedure di licenziamento ex art. 7 L.n. 604/66, per le stesse motivazioni economiche, non è rilevante ai fini del calcolo del numero minimo di 5 recessi che impone l’apertura di un licenziamento collettivo. Conseguentemente il licenziamento impugnato è legittimo poiché il datore di lavoro non era tenuto ad avviare la procedura di licenziamento collettivo.
L’INL, con Nota n. 873 del 31.05.2021, ha precisato che è possibile assumere un lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante – salvo diversa previsione della contrattazione collettiva – anche se già in possesso dell’abilitazione alla professione di riferimento.
La Corte di Giustizia UE ha ribadito l’applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratore uomo e lavoratrice donna in caso di stesse mansioni e inquadramento. Principio che ciascuno Stato membro dovrà assicurare ai suoi lavoratori e lavoratrici affinché sia garantita la parità e il divieto di discriminazione nei rapporti di lavoro subordinato (causa: C-624_19).
L’ANPAL, il 1° giugno 2021, ha introdotto la nuova sezione delle Faq relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del FNC – Fondo Nuove Competenze. Il FNC, come è noto, è il Fondo per l’innovazione destinato ai datori di lavoro e ai lavoratori per favorire il rilancio delle politiche attive e contrastare gli effetti economici nefasti generati dall’epidemia da covid-19. Il FNC permette infatti alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del FNC, grazie ai contributi dello Stato e del FSE – PON SPAO, gestito da ANPAL.
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 371 del 24.05.2021, ha fornito un parere circa la deducibilità del rimborso dato a ciascun lavoratore dipendente in smart working delle spese sostenute per la connessione a internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet”) o dell’abbonamento al servizio dati domestico.
È entrata in vigore il 22.05 u.s. la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione con modificazioni del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19.
È stato approvato il 20 maggio il Decreto Sostegni-bis dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco. Il decreto-legge introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il Tribunale di Venezia, con Ordinanza 17 maggio 2021, si è pronunciato sul divieto di licenziamento previsto dalla normativa emergenziale per covid-19 (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104), confermando il divieto di procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa citata. Il Tribunale ha quindi dichiarato nullo il licenziamento poiché disposto in contrasto a norma imperativa comportante specifico divieto, sicché in applicazione dell’art. 18, co. 1, L. 300/70 ha condannato il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nelle proprie mansioni ed risarcirlo del danno, quantificato in un’indennità pari alle retribuzioni perdute (calcolate sulla base della retribuzione globale mensile) dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, detratto eventuale aliunde perceptum risultante da nuovi rapporti di lavoro, con condanna altresì della società resistente a corrispondere i contributi previdenziali relativi al medesimo periodo.