La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 1499 del 2019, ha stabilito che la proposta di part-time in alternativa al licenziamento dimostra l’avvenuto obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro. In pratica, come ha argomentato anche il Sole 24 Ore, la Cassazione fa chiarezza su tale questione, “confermando come debba ritenersi dimostrato l’avvenuto tentativo di repêchage da parte del datore di lavoro che, in alternativa al licenziamento, proponga al dipendente in esubero di modificare il proprio orario di lavoro”. Con ciò affermando che – seppure il Jobs Act stabilisca che non si possa legittimamente licenziare un dipendente che rifiuti di trasformare il suo orario di lavoro da part-time a full-time o viceversa – deve comunque sussistere un bilanciamento tra la tutela offerta al dipendente e il diritto del datore di lavoro ad organizzare la propria attività aziendale secondo scelte imprenditoriali libere e costituzionalmente garantite.
Donne vittime di violenza di genere, online la domanda per il congedo
L’INPS, con la Circolare n. 3 del 2019, ha fornito istruzioni circa la domanda di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.
Reddito e pensione di cittadinanza, online il manuale d’uso INPS
L’INPS, con un comunicato del 5 febbraio u.s., ha pubblicato online il Manuale informativo sul Reddito di Cittadinanza e Pensione di cittadinanza con il quale fornisce istruzioni su: modalità di presentazione della domanda, requisiti, adempimenti, importo, ecc.
Lavoratori domestici, importo dei contributi dovuti per il 2019
L’INPS, con la Circolare n. 16 del 2019, ha informato gli interessati circa l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, cioè colf, assistenti familiari, baby sitter, cameriere, governanti, badanti, dame di compagnia, cuoche, autisti, ecc. per l’anno 2019.
Come è noto, i datori di lavoro sono tenuti a versare trimestralmente i contributi previdenziali per tale categoria di lavoratori.
I trimestri di riferimento sono i seguenti:
1° TRIMESTRE
- dal 1° al 10 aprile 2019
2° TRIMESTRE
- dal 1° al 10 luglio 2019
3° TRIMESTRE
- dal 1° al 10 ottobre 2019
4° TRIMESTRE
- dal 1° al 10 gennaio 2020
Il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici deve avvenire entro tali date e nel caso in cui l’ultimo giorno utile per il versamento cada di domenica o in una festività, questo verrà prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.
Il mancato pagamento o il ritardo del pagamento comporta l’applicazione da parte dell’INPS di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il datore di lavoro riceverà da parte dell’INPS un carnet di bollettini già compilati che questi dovrà pagare alle scadenze ivi indicate, consegnandone poi una copia al lavoratore domestico.
Quota 100 e riforma pensionistica, primi chiarimenti sulle novità in arrivo
Vi abbiamo informato ieri dell’entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni (la c.d. Quota 100) con l’introduzione – per quel che qui interessa – del diritto alla pensione anticipata, l’estensione della “opzione donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci e il riscatto della laurea agevolato.
Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, pubblicato il testo aggiornato
L’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, aggiornato a gennaio 2019 anche relativamente alla rivalutazione delle sanzioni al 10% previste dalla L.n. 145/2018 (con decorrenza 1.1.19).
Reddito di cittadinanza e quota 100, in vigore da oggi il decreto
Entra oggi in vigore il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (la c.d. quota 100).
Il decreto, come si legge nel comunicato del Ministero del Lavoro, prevede l’introduzione, a partire dal prossimo aprile:
Stralcio debiti fino a mille euro, come si verifica la cancellazione
Stralcio debiti fino a mille euro, come si verifica la cancellazione
Il Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria ha introdotto, all’art. 4, una novità molto favorevole per i contribuenti e che consentirà lo stralcio debiti fino a mille euro.
Il citato articolo 4 infatti stabilisce infatti che i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
Sarà l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) ad effettuare la cancellazione di tali debiti che in generale possono essere relativi al mancato pagamento dell’ICI, della tassa sui rifiuti, del bollo auto, ecc. Sono esclusiinvece dalla cancellazione i debiti relativi alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie relative a provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Come si effettua la cancellazione dei debiti fino a mille euro
Lo stralcio debiti, secondo quanto stabilito nel decreto fiscale, avverrà automaticamente e quindi il contribuente moroso non dovrà fare nulla. Infatti il decreto stabilisce che l’annullamento è effettuato automaticamente alla data del 31 dicembre 2018.
Il contribuente, dunque, dovrà solo effettuare una verifica della sua situazione debitoria nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Qui avrà a disposizione quattro modalità di accesso alla propria posizione personale, che sono le seguenti:
1. SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale:
Per ottenere un’identità digitale SPID, è necessario fare richiesta ai gestori accreditati Agid, i cosiddetti “Identity Provider” che, dopo aver verificato i tuoi dati, emetteranno l’identità digitale e ti rilasceranno le credenziali (nome utente, password e codice temporaneo).
2. Agenzia delle Entrate tramite registrazione a Fisconline inserendo i seguenti dati:
- nome utente: il tuo codice fiscale
- password: fornita da Agenzie delle entrate
- codice pin: fornito da Agenzie delle entrate
3. INPS inserendo i seguenti dati:
- nome utente: il tuo codice fiscale
- pin: fornito da INPS
4.Carta Nazionale dei Servizi: ossia la smart card che consente l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale.
Una volta effettuato l’accesso con una delle precedenti quattro modalità, il contribuente potrà verificare se sono risultano o meno posizioni debitorie a suo carico o se quelle che già erano presenti sono state sanate.
E se invece il contribuente ha già pagato?
I contribuenti che hanno proceduto al pagamento di quanto dovuto in data precedente al 24.10.2018 (cioè alla data di entrata in vigore del decreto) non potranno fare più nulla, poiché il decreto fiscale stabilisce che le somme versate resteranno definitivamente acquisite.
Invece per le somme versate dopo il 24.10.2018, l’articolo 4 del decreto fiscale stabilisce quanto segue:
a) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza;
b) oppure, in assenza anche di debiti scaduti o in scadenza, saranno rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.











