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È entrata in vigore il 22.05 u.s. la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione con modificazioni del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19.

Le disposizioni contenute nella Legge di conversione sono entrate in vigore il 22 maggio 2021.

Trattamenti di integrazioni salariali covid

La legge di conversione ha modificato il testo dell’art. 8 del Decreto Sostegni, introducendo il comma 2 – bis il quale afferma che i trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, L.n. 178/2020.

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È previsto poi (comma 3-bis, articolo 8) che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariali collegati all’emergenza epidemiologica da covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

Disposizioni per il settore marittimo

La legge di conversione del Decreto Sostegni ha introdotto l’art. 9 bis, il quale recita testualmente:

Al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l’anno 2021”.

Istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati

La legge di conversione del Decreto Sostegni ha poi introdotto l’art. 12-bis relativo alla istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, il quale testualmente recita:

“1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

  1. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto”.

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Per far fronte alla crisi economica determinati a causa delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19, la dotazione del Fondo unico a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 14 – bis della Legge di conversione del Decreto Sostegni).

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Relativamente ai periodi di assenza dal servizio, i quali “non sono computabili ai fini del periodo di comporto”, la legge di conversione ha modificato come segue: “A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio … non sono computabili ai fini del periodo di comporto”, specificando dunque la data di partenza.

Indennità covid-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

La legge di conversione del Decreto Sostegni ha introdotto l’art. 18-bis, il quale stabilisce quanto segue:

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell’indennità, alla quale si applica l’articolo 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2021”.

Per tutte le altre novità introdotte dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni, consultare l’allegato disponibile cliccando sul link.

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