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L’INPS, con il Messaggio n. 1764 del 30.04.2021, ha fornito indicazioni operative sulle indennità covid-19 previste nel decreto Sostegni in particolare sulle incompatibilità tra le due indennità (REM – Reddito d’emergenza).

Di seguito il testo del Messaggio n. 1764/2021.

Con la Circolare n. 65 del 19.04.2021 sono state fornite istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni) – in continuità con le misure di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), al D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia), al DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 e al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) – a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti sulla circolare citata.

In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65 del 2021, si chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Si chiarisce altresì, come già specificato nella citata circolare, che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Pertanto, si ribadisce che le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella Circolare n. 61 del 14.04.2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.

(Fonte: INPS)

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