Casellario giudiziale, sanzione al datore per omessa richiesta certificato
L’INL, con Nota n. 967 del 17 giugno 2021, ha reso un parere in merito alla sanzione applicabile nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di omessa richiesta del certificato del casellario giudiziale nel caso di assunzione di una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per i seguenti reati: Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, (art. 600 quinquies c.p.); Adescamento minorenni (art. 609 undecies c.p.), ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Come è noto la sanzione amministrativa per la mancata richiesta del certificato del casellario giudiziale a carico del datore di lavoro, stabilita per legge, va da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 15000 euro.