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È stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 17.6.2021, il D.P.C.M. 17 giugno 2021, che disciplina le modalità attuative della certificazione verde covid o green pass vaccinale o “Digital Green Certificate” (DGC), utilizzato per ottenere le certificazioni verdi covid-19 valide a livello europeo.

Quali tipologie di certificazioni vengono rilasciate?

La Piattaforma nazionale “Digital Green Certificate” (DGC) rilascia tre tipologie di certificazione verde COVID-19, comprovanti:

  • avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
  • avvenuta guarigione dall’infezione da COVID-19;
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Quali dati riportano le green pass (o certificazione verdi)?

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Le green pass riportano i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni:

  • cognome e nome;
  • data di nascita;
  • malattia o agente bersaglio;
  • soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: ministero della Salute;
  • identificativo univoco della certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione, riporta altresì le seguenti indicazioni:

  • tipo di vaccino somministrato;
  • denominazione del vaccino;
  • produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino;
  • numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario della certificazione;
  • data dell’ultima somministrazione effettuata;
  • Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta in aggiunta:

  • data del primo test molecolare positivo;
  • Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
  • data inizio validità della certificazione;
  • data fine validità della certificazione.

La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta, in aggiunta ai dati generali, anche le seguenti indicazioni:

  • tipo del test;
  • nome del test (facoltativo per test molecolare);
  • produttore del test (facoltativo per test molecolare);
  • data e ora del prelievo del campione per il test;
  • risultato del test;
  • centro o struttura in cui è stato eseguito il test;
  • Stato in cui è stato effettuato il test.

Quali sono le funzioni e i servizi della Piattaforma?

La Piattaforma rende disponibili le funzioni e i servizi relativi a:

  • raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni, attraverso le funzionalità del Sistema TS, Tessera Sanitaria;
  • generazione e cessazione della validità delle certificazioni verdi covid-19;
  • messa a disposizione delle certificazioni verdi ai soggetti intestatari delle stesse;
  • verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
  • interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione europea ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse;
  • gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni verdi covid-19, ai fini dell’interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione europea;
  • messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza.

Come si verificano le certificazioni verdi COVID-19?

La verifica delle certificazioni verdi covid è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Chi può verificare le certificazioni verdi COVID-19?

Alla verifica delle certificazioni verdi covid sono deputati i seguenti soggetti :

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Tali soggetti sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

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