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L’INPS, con il Messaggio n. 2330 del 17.06.2021, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione lavoratori domestici ed in particolare sul pagamento dei contributi relativi ai periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute.

Di seguito il testo del Messaggio n. 2330 del 17.06.2021.

Con il presente messaggio, anche a seguito di quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.

Con il messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013 è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

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Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo, la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa), la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso l’Istituto, con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, emanata in seguito alla entrata in vigore del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, ha precisato che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973 e circolare n. 365 C. e V. del 19 agosto 1974).

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria dell’8 settembre 2020 (in vigore dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto all’articolo 10, comma 2, del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66.

La natura di tale monetizzazione è retributiva, come peraltro rinvenibile nella sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e nella successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nelle quali viene affermato il principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro (cfr., in senso conforme, le sentenze n. 4839/1998; n. 6607/2004; n. 17761/2005; n. 19023/2006; n. 11262/2010; n. 1101/2012; n. 1102/2012; n. 1057/2012 e n. 660/2015).

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute – poiché non inseriti nelle esclusioni tassative dell’articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come sostituito dall’articolo 6 del D.lgs n. 314/1997 – rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo. Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, attraverso il “Portale dei Pagamenti”, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  1. 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  2. 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

(Fonte: INPS)

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