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Solidarietà residuale pagamento assegno ordinario:

L’INPS, con il Messaggio n. 1985 del 2016 sul Fondo di solidarietà residuale e il pagamento diretto assegno ordinario per le istanze presentate fino al 12.1.2016, ha fornito agli interessati le seguenti istruzioni operative e contabili.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1985/2016.

Il D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà Residuale allo scopo di assicurare una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, ai dipendenti dei datori di lavoro appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia  di integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti e per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 148/2015.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 46, c. 2, lett c) del D.Lgs. 148/2015, il D.I. n. 79141/2014 è stato abrogato a far data dal 1° gennaio 2016 e che, dalla medesima data, il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

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Il Fondo riconosce, in virtù dell’art. 4, c. 1, del D.I. 79141/2014 in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo equivalente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

Con DM 30 novembre 2015, è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo, il cui insediamento è avvenuto in data 18 dicembre 2015.

Con messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, sono state fornite le prime istruzioni relative all’operatività del Fondo medesimo.

Con successiva nota prot. n. 29/530 del 28 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che, per la presentazione delle domande di accesso alla prestazione garantita dal Fondo, deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina del 30 novembre 2015.

Pertanto, considerato il termine stabilito dall’art. 30, c. 2, del D.Lgs. 148/2015, a parziale rettifica di quanto indicato nel richiamato messaggio 7637/2015, il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla data del 15 novembre 2015.

Così come specificato nel citato messaggio 7637/2015, le domande di accesso all’assegno ordinario potevano essere inoltrate al Fondo fino alla data del 12 gennaio 2016.

E’ stato infine specificato che, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva di cui al messaggio 7637/2015, si forniscono le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 1985 del 2016 e al suo allegato (allegato n. 1) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

 

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